Rateizzazione cartelle esattoriali – novità dal 01/01/2025
RATEIZZAZIONE CARTELLE ESATTORIALI
NOVITA’ DAL 01/01/2025
Destinatari: Tutti
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Per le domande di rateizzazione presentate a partire dal 01/01/2025 il DLgs. n. 110/2024 ha previsto l’aumento delle rate concedibili, in funzione dello stato di difficoltà economica del debitore.
Istanze per importi sino a €120.000
Nel caso di debiti fino a 120.000€ (per richiesta), su semplice domanda del debitore – il quale dichiara di essere in uno stato di difficoltà – l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concederà una dilazione in numero massimo di:
- 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
- 96 rate mensili per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
- 108 rate mensili per le richieste presentate dal 2029 in poi.
La dilazione potrà essere anche maggiore, previa documentazione dello stato di difficoltà:
- da 85 a 120 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
- da 97 a 120 rate mensili per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
- da 109 a 120 rate mensili per le richieste presentate dal 2029 in poi.
In entrambi i casi l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.
Istanze per importi maggiori di €120.000
Nel caso di debiti superiori a 120.000€ (per richiesta), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, in questo caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti, potrà concedere la dilazione fino ad un massimo di 120 rate mensili.
La temporanea situazione di difficoltà
La sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata in base a:
- l’ISEE del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regime semplificato;
- l’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore a 1 per l’accesso alla dilazione) e l’Indice Alfa (per il numero di rate) per le società e le ditte individuali in regime ordinario;
- l’Indice Beta per i condomini.
Effetti della domanda di dilazione
In ogni caso, una volta ricevuta la domanda di rateazione, Agenzia delle Entrate-Riscossione non può disporre il fermo dei beni mobili registrati e l’ipoteca esattoriale e non può intraprendere nuove azioni esecutive, mentre rimangono validi i provvedimenti adottati.
Il debitore che ha ottenuto la rateazione, se necessario, può chiedere il DURC.
Decadenza dalla dilazione
Ricordiamo che, si ha la decadenza dalla dilazione in ipotesi di 8 rate non pagate, anche non consecutive.
Nel caso in cui si verifichi la decadenza:
- l’importo residuo diventa dovuto in un’unica soluzione;
- il carico non può essere nuovamente rateizzato;
- non è preclusa la possibilità di presentare richieste di dilazione per carichi diversi da quelli per i quali si è verificata la decadenza.