Reserved area

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici eventualmente anche di terze parti strettamente necessari per la funzionalità del sito.
Informativa - Cookie Policy

Rateizzazione cartelle esattoriali – novità dal 01/01/2025

RATEIZZAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

NOVITA’ DAL 01/01/2025

Destinatari: Tutti

Tempo di lettura: 2 minuti

 

Per le domande di rateizzazione presentate a partire dal 01/01/2025 il DLgs. n. 110/2024 ha previsto l’aumento delle rate concedibili, in funzione dello stato di difficoltà economica del debitore.

 

Istanze per importi sino a €120.000

Nel caso di debiti fino a 120.000€ (per richiesta), su semplice domanda del debitore – il quale dichiara di essere in uno stato di difficoltà – l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concederà una dilazione in numero massimo di:

  • 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili per le richieste presentate dal 2029 in poi.

 

La dilazione potrà essere anche maggiore, previa documentazione dello stato di difficoltà:

  • da 85 a 120 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
  • da 97 a 120 rate mensili per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
  • da 109 a 120 rate mensili per le richieste presentate dal 2029 in poi.

In entrambi i casi l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

 

Istanze per importi maggiori di €120.000

 Nel caso di debiti superiori a 120.000€ (per richiesta), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, in questo caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti, potrà concedere la dilazione fino ad un massimo di 120 rate mensili.

 

La temporanea situazione di difficoltà

La sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata in base a:

  • l’ISEE del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regime semplificato;
  • l’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore a 1 per l’accesso alla dilazione) e l’Indice Alfa (per il numero di rate) per le società e le ditte individuali in regime ordinario;
  • l’Indice Beta per i condomini.

 

Effetti della domanda di dilazione

In ogni caso, una volta ricevuta la domanda di rateazione, Agenzia delle Entrate-Riscossione non può disporre il fermo dei beni mobili registrati e l’ipoteca esattoriale e non può intraprendere nuove azioni esecutive, mentre rimangono validi i provvedimenti adottati.

Il debitore che ha ottenuto la rateazione, se necessario, può chiedere il DURC.

 

Decadenza dalla dilazione

Ricordiamo che, si ha la decadenza dalla dilazione in ipotesi di 8 rate non pagate, anche non consecutive.

Nel caso in cui si verifichi la decadenza:

  • l’importo residuo diventa dovuto in un’unica soluzione;
  • il carico non può essere nuovamente rateizzato;
  • non è preclusa la possibilità di presentare richieste di dilazione per carichi diversi da quelli per i quali si è verificata la decadenza.

 

SCARICA LA VB NEWS DEL 20.01.2025