Novità 2023 di interesse generale
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Interessati: tutti
Segnaliamo alcune delle novità in vigore dal 1° gennaio 2023, per lo più contenute nella legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022) e nel c.d. Decreto Milleproroghe (DL 198/2022), oltre a quelle già segnalate con precedenti circolari che ricordiamo essere state: regime forfettario 2023, soglia contanti, sanatorie, bonus edilizi, novità per le imprese ed i lavoratori autonomi.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, includendo anche le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. È stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili).
Per il 2023, quindi, si potrà rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite.
Per la rideterminazione del valore, occorrerà che, entro il 15.11.2023, un professionista abilitato predisponga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.
La rideterminazione del costo fiscale prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.
Affrancamento redditi OICR
È consentito considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio attraverso l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 14% alla differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
Affrancamento polizze
Per quanto riguarda le polizze di assicurazione, viene consentito di affrancare i redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, attraverso la corresponsione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.
Il tutto si attiva “su richiesta del contraente” e l’imposta sostitutiva deve essere versata dall’impresa di assicurazione entro il 16.9.2023. La provvista del relativo importo è fornita dal contraente.
Detassazione mance
Le mance ricevute dai lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, da parte dei clienti, a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi elettronici, riversate ai lavoratori:
- costituiscono reddito di lavoro dipendente;
- sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% (salvo rinuncia scritta del lavoratore).
IVA su case ad alta efficienza energetica
Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.
La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.
Plusvalenze società immobiliari
È stato modificato il regime fiscale delle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti sulla cessione di partecipazioni in società immobiliari.
È prevista la tassazione in Italia delle plusvalenze su partecipazioni in società non residenti, se il loro valore deriva per la maggioranza da immobili situati in Italia.
Inoltre, sono tassate in Italia anche le plusvalenze su partecipazioni non qualificate (non quotate) in società italiane, se il loro valore deriva per la maggioranza da immobili situati in Italia.
Dilazione avvisi bonari
Dal 1° gennaio 2023, indipendentemente dall’importo, gli avvisi bonari potranno essere dilazionati in 20 rate trimestrali (non più in 8 rate trimestrali se < 5.000,00 euro).
Notifica delle cartelle di pagamento
In caso di liquidazione automatica della dichiarazione, la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Notifica degli atti di contestazione delle sanzioni
L’atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione. In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un PVC, i termini sono prorogati di 2 anni.
IMU – Esenzione immobili occupati
Sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:
- è stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici;
- è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale per occupazione abusiva.
IMU Friuli Venezia Giulia
Dal 1° gennaio 2023, per gli immobili siti nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, si applica l’ILIA anziché dell’IMU che sarà interamente deducibile dal reddito d’impresa/lavoro autonomo se relativa agli immobili strumentali.
Acquisto casa per gli under 36
È prorogato al 31.12.2023 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa.
L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023.
L’agevolazione vale per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:
- nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
- nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Contratti di mutuo ipotecario
Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso.
La rinegoziazione opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:
- presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro;
- non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.
Bonus Psicologo
Viene reso strutturale il c.d. “bonus psicologo” prevedendo che lo stesso sia:
- stabilito nell’importo massimo di 1.500,00 euro per persona;
- nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Novità cripto-attività
Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo. Per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
Per i soggetti non imprenditori sono redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”. Tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta. In tal caso le plusvalenze e gli altri redditi scontano un’imposta sostitutiva del 26%.
Per determinare le plusvalenze e le minusvalenze su cripto-attività, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.
A partire dall’1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all’imposta di bollo e all’IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.
È stata introdotta un’apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse.
Colonnine di ricarica
È stato esteso alle annualità 2023 e 2024 il contributo per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici.
Il contributo è riconosciuto in misura pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera dell’infrastruttura di ricarica.
Aumento del tasso legale
A partire dal 1° gennaio 2023, il tasso di interesse legale viene aumentato dal 1,25% al 5%.
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