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Rottamazioni – definizioni fiscali Legge Bilancio 2023

Destinatari: tutti

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Segnaliamo alcune misure volte ad agevolare il pagamento delle cartelle esattoriali e la definizione di altre irregolarità tributarie o contestazioni in corso, introdotte dalla legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022).

 

 

DEFINIZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO

STRALCIO CARTELLE < 1.000€

Entro il 31/03/2023 gli agenti della riscossione provvederanno automaticamente all’annullamento dei debiti fino a 1.000€ (importo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti da cartelle di pagamento con carichi affidati dall’01/01/2000 al 31/12/2015.

Sono esclusi: il recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti, le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, i dazi, l’IVA riscossa in importazione.

Nel caso di carichi affidati agli agenti della riscossione da parte di enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ed a tali enti è riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni.

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi.

 

ROTTAMAZIONE QUATER

Sarà possibile “rottamare”, cioè stralciare sanzioni, interessi e compensi di riscossione, dai debiti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS per carichi affidati dall’01/01/2000 al 30/06/2022.

Questa la procedura richiesta:

  • presentare apposita richiesta entro il 30/04/2023;
  • attendere comunicazione entro il 30/06/2023 del residuo complessivo da pagare;
  • pagare le somme in unica rata entro il 31/07/2023 o in un massimo di 18 rate di cui le prime due scadenti il 31/07/2023 ed il 30/11/2023 per un ammontare pari complessivamente al 20% del dovuto e le restanti entro il 28/02, il 31/05, il 31/07, 30/11 di ogni anno, a decorrere dal 2024.

Alcune precisazioni:

  • la rottamazione può essere richiesta anche dai debitori che hanno fruito delle precedenti rottamazioni o del c.d. saldo e stralcio e dalle quali sono decaduti per non aver pagato le rate;
  • in caso di giudizio in corso, il debitore è tenuto ad impegnarsi alla rinuncia;
  • non sono “rottamabili” le risorse dell’UE (dazi e diritti doganali), l’IVA riscossa all’importazione, i recuperi di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa UE, i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti, le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna, le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada;
  • per i ruoli delle Casse di previdenza private (Cassa dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV, ecc.) bisogna attendere loro conferma entro il 01.2023;
  • la presentazione della domanda sospende l’avvio di azioni esecutive, fermi amministrativi e ipoteche da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • la rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.

 

DEFINIZIONE DI IRREGOLARITA’ CONTESTATE

RIDUZIONE SANZIONI AVVISI BONARI ANNI 2019, 2020, 2021

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, recapitati dopo l’01/01/2023 o non ancora scaduti a tale data, potranno essere regolarizzate con la sanzione del 3% anziché del 10%.

A tal fine il contribuente dovrà pagare le somme entro la scadenza in unica rata o in massimo 20 rate trimestrali.

 

RIDUZIONE SANZIONI AVVISI BONARI IN RATEAZIONE AL 01/01/2023

Per i controlli automatizzati delle dichiarazioni (cd. avvisi bonari) relativi a qualsiasi annualità con rateazione in corso, le rate in scadenza dopo il 01/01/2023 potranno essere ricalcolate con la sanzione del 3% anziché del 10% e la rateazione potrà essere estesa sino ad un massimo di 20 rate trimestrali.

 

ACQUIESCENZA ACCERTAMENTI

Viene riconosciuta la possibilità di definire in acquiescenza (cioè con accettazione totale) gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero dei crediti d’imposta, con sanzione ridotta ad 1/18 (anziché ad 1/3) se:

  • non impugnati e ancora impugnabili al 01/01/2023;
  • notificati fino al 31/03/2023.

A tal fine il contribuente dovrà pagare le somme entro la scadenza in unica rata o in massimo 20 rate trimestrali. Non è ammessa la compensazione.

 

ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Viene riconosciuta la possibilità di aderire con la sanzione ridotta ad 1/18 (anziché ad 1/3) agli accertamenti con adesione relativi a:

  • avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all’01/01/2023;
  • avvisi di accertamento notificati fino al 31/03/2023;
  • avvisi di accertamento notificati sulla base di PVC consegnati entro il 31/03/2023;
  • avvisi di accertamento notificati sulla base di inviti a comparire ex art. 5-ter del D.Lgs. 218/1997 comunicati entro il 31/03/2023.

Il pagamento dovrà avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo e potrà essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali. Non è ammessa la compensazione.

 

OMESSI PAGAMENTI DI RATE

Può essere regolarizzato l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, nonché a seguito di reclamo o mediazione o conciliazioni giudiziali, non pagate all’01/01/2023.

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento delle rate non pagate da effettuare entro il 31/03/2023, ovvero in un massimo di 20 rate di pari importo scadenti il 31/03, 31/06, 30/09 e 20/12 di ciascun anno.

 

DEFINIZIONE DI IRREGOLARITA’ NON ANCORA CONTESTATE

RAVVEDIMENTO OPEROSO “SPECIALE”

Le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti potranno essere regolarizzate mediante la rimozione dell’irregolarità ed il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo anziché con la riduzione ordinaria (di 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5).

La procedura non potrà essere impiegata per violazioni in materia di quadro RW (emersione di attività finanziarie e patrimoniali all’estero).

La regolarizzazione si perfezionerà con la rimozione della violazione (es. la presentazione della dichiarazione integrativa) ed il versamento del dovuto in un’unica rata entro il 31/03/2023 o in 8 rate (31/03, 30/06, 30/09, 20/12 di ciascun anno).

SANATORIA ERRORI FORMALI

Viene riconosciuta la possibilità di sanare le irregolarità formali, che non rilevano cioè sulla determinazione di Ires, Irpef, Irap e Iva, commesse fino al 31/10/2022, attraverso la loro rimozione ed il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta, da effettuare in due rate di pari importo, la prima entro il 31/03/2023 e la seconda entro il 31/03/2024.

Non sono “sanabili” le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all’01/01/2023. Le modalità attuative saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

RICORSI IN CORSO

DEFINIZIONE AGEVOLATA

Viene riconosciuta la possibilità di definire in modo agevolato le controversie tributarie pendenti all’01/01/2023, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, con il pagamento dei seguenti importi:

  • 90% del valore della controversia se il ricorso pendente è iscritto in primo grado;
  • 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado;
  • 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di secondo grado;
  • 5% del valore della controversia pendente innanzi alla Corte di cassazione in caso di soccombenza dell’Agenzia nei precedenti gradi di giudizio;
  • 100% delle sole imposte (con stralcio delle sanzioni ed interessi) confermate dalla pronuncia giurisdizionale in caso di soccombenza del contribuente, indipendentemente dal grado di giudizio.

Per definire la lite risulterà necessario presentare la relativa domanda e pagare l’importo o la prima rata entro il 30/06/2023. Il pagamento potrà avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali. Non è ammessa la compensazione.

CONCILIAZIONE AGEVOLATA

In alternativa risulterà possibile definire le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, con un accordo conciliativo fuori udienza entro il 30/06/2023 pagando le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto, unitamente agli interessi e agli eventuali accessori.

Il pagamento potrà avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali. Non è ammessa la compensazione.

RINUNCIA AGEVOLATA

In alternativa è ammessa anche la rinuncia agevolata entro il 30/06/2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad 1/18 del minimo.

In tal caso non è previsto il pagamento rateale e non è ammessa la compensazione.

 

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                  Viotto Battiston & Partners

 

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