Obbligo polizze contro i rischi catastrofali
OBBLIGO POLIZZE CONTRO I RISCHI CATASTROFALI
Destinatari: imprese
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Entro il prossimo 31/03/2025 le imprese dovranno dotarsi delle c.d. polizze assicurative catastrofali. In data 27/02/2025 è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 18/2025 contenente le modalità attuative dell’obbligo.
Vi riepiloghiamo i tratti essenziali.
Soggetti obbligati
Sono tenute ad assicurarsi tutte le imprese iscritte nel Registro imprese. Al momento non sembra esservi alcuna esclusione a favore dei soggetti di minori dimensioni.
Eventi/beni da assicurare
Le imprese saranno tenute ad assicurare da frane, eventi sismici, alluvioni, inondazioni ed esondazioni le proprie immobilizzazioni materiali consistenti in terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, a qualsiasi titolo impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa. Il DM considera come singolo evento le prosecuzioni delle catastrofi elencate che avvengono entro 72 ore dalla prima manifestazione.
Danni indennizzabili
I danni indennizzabili sono quelli direttamente cagionati dall’evento ai beni oggetto di copertura e sono quindi esclusi i danni prodotti in occasione dell’evento catastrofale ma non per suo effetto, in base ad un criterio di causalità (es. il furto di macchinari dopo l’evacuazione dei locali in occasione di un sisma). Non sono altresì coperti i danni indiretti perché relativi a perdite di guadagno o di altre utilità connesse alla distruzione del bene. (es. la perdita di produttività per interruzione forzata dell’attività).
Possono essere previsti eventuali scoperti o franchigie.
Gli indennizzi possono essere non inferiori al 70% per le somme assicurate fino a 30 milioni di euro e liberamente negoziabili le per fasce superiori.
Sanzioni per le imprese
Per le imprese che non si conformeranno entro il 31/03/2025, sono previste ripercussioni in ipotesi di eventuale assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici, anche non riguardanti gli eventi calamitosi. Tale aspetto non è stato ancora definito: non è chiaro se la sanzione possa determinare la perdita integrale del contributo o dell’agevolazione o a un suo riconoscimento soltanto parziale.
Conseguenze sulle polizze
Le compagnie assicurative, per i prodotti di nuova emissione, dovranno adeguarsi alle nuove previsioni di legge entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM attuativo (dal 27/02).
Per le polizze già in corso, invece, l’adeguamento è previsto al rinnovo o al primo pagamento utile.