Obbligo comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
La legge di conversione del D.L. 146/2021 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione in caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali, in vigore dal 21 dicembre 2021 prevedendo che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (competente per territorio), da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con applicazione delle modalità in materia di lavoro intermittente.
L’obbligo interessa i committenti – imprenditori nell’ambito di un rapporto con un prestatore che si obbliga a compiere un’opera o un servizio, verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, rapporto che, in ragione dell’occasionalità, è sottoposto al trattamento fiscale ex articolo 67 co. 1 lett. l) del TUIR. Restano quindi esclusi dall’adempimento i rapporti di natura subordinata, le collaborazioni coordinate e continuative, i rapporti instaurati con voucher/libretto di famiglia, le professioni intellettuali, i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale (i c.d. riders).
Sotto il profilo dei termini, si riepiloga quanto segue:
- rapporto avviato post 11.01.2022 (a regime): invio prima dell’inizio della prestazione;
- rapporto avviato ante 21.12.2021 ed in corso al 11.01.2022: invio entro il 18.01.2022;
- rapporto avviato post 21.12.2021 e cessati: invio entro il 18.01.2022.
Il Ministero del Lavoro integrerà gli applicativi attualmente in uso ma, nel frattempo, la comunicazione dovrà essere effettuata attraverso l’invio di un’e-mail a uno specifico indirizzo (v. elenco di cui alla nota INL n. 29/2022 al link https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022.pdf).
La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, e dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese etc);
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Una comunicazione già trasmessa, inoltre, potrà essere eventualmente annullata o modificata in qualunque momento antecedente l’inizio dell’attività del prestatore.
In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Viotto Battiston & Partners