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Nuove regole per il lavoro sportivo

 Tempo di lettura: 2 minuti

Destinatari: Associazioni e società sportive

 

 

Segnaliamo alcune novità in materia di lavoro sportivo pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2022 (Dlgs. 163/2022). Le novità dovrebbero entrare in vigore il prossimo 1 gennaio 2023 (salvo ulteriori differimenti possibili/probabili entro fine anno).

La riforma punta a colmare l’assenza di tutela previdenziale e assicurativa per i lavoratori sportivi, andando a coprire maternità, malattia e infortuni, disoccupazione.

 

AMBITO SOGGETTIVO

Viene abolito il tradizionale compenso sportivo dilettantistico, esente da imposte fino a 10.000€ ed escluso dai contributi previdenziali. Il collaboratore sportivo potrà essere inquadrato in una di queste due forme:

  • Volontario percepirà solo il rimborso delle spese sostenute (spese documentate o rimborsi chilometrici)
  • Lavoratore sportivo percepirà un compenso per l’attività sportiva di: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico o collaboratore tesserato (ossia obbligato ad adempiere mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportiva).

Il lavoratore sportivo potrà essere lavoratore subordinato, collaboratore coordinato e continuativo (Co.co.co. sportivo) o libero professionista con p.iva: in ambito dilettantistico, si presumerà CO.CO.CO SPORTIVO il lavoratore che svolga fino a 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

I collaboratori amministrativo-gestionali potranno essere inquadrati come collaborazioni coordinate continuative se sono autonomi nella gestione della loro attività. Le altre prestazioni (per es. custodia, pulizia, manutenzione) saranno soggette, invece, alla disciplina generale dei rapporti di lavoro.

 

 

IMPOSTE E CONTRIBUTI INPS

Questa la sintesi per un co.co.co sportivo:

  • da 0 a 5.000€ annui: escluso da imposte e contributi inps. Comunicazione obbligatoria di inizio lavoro, obblighi assicurativi (2,03%);
  • da 5.000€ a 15.000€ annui: escluso da imposte, soggetto a contributi assicurativi e alla Gestione separata Inps (25% sull’eccedenza rispetto ai 5.000, 24% se iscritti anche ad altre forme di previdenza).
  • Oltre i 15.000€ annui: si aggiungono le ritenute per le imposte, calcolate sull’eccedenza dei 15.000€. Obbligo di cedolino paga.

I contributi saranno per 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’associazione. Solo per gli sportivi “standard” (non gli amministrativo-gestionali) è previsto un periodo transitorio di 5 anni in cui le ritenute previdenziali INPS sono ridotte al 50% (quindi con aliquota del 12,5%).

A titolo indicativo, un collaboratore da 10.000€ dovrebbe costare circa 600€ in più l’anno.

 

 

DIPENDENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (inclusi istituti e scuole, Regioni, Province e Comuni…) che prestano la propria attività a favore di Asd e Ssd fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari (in caso di assenza di compenso) con obbligo di preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza (e successivo silenzio assenso o eventuale diniego scritto).

In caso di attività retribuita è richiesta l’autorizzazione scritta dell’Ente Pubblico di appartenenza.

 

 

SEMPLIFICAZIONI

Il Registro CONI diventa Registro Nazionale delle attività sportive, gestito dal Dipartimento per lo Sport, e consentirà alle associazioni e società sportive di gestire in autonomia le procedure amministrative come: comunicazione obbligatoria di inizio lavoro, prospetto sostitutivo del cedolino paga, comunicazione mensile Inps (uniemens).

Sono in fase di implementazione anche l’elaborare degli F24, le comunicazioni Inail e la predisposizione delle Certificazioni Uniche.

 

Viotto Battiston & Partners

 

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