Fringe benefit 2022: soglia a 3000€
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Destinatari: imprese
Il Decreto Aiuti Quater (D.L. 176/2022 del 18/11/2022) ha modificato nuovamente la soglia 2022 di non tassazione dei fringe benefit, cioè del valore dei beni e servizi offerti gratuitamente dal datore di lavoro ai dipendenti, aumentandola da 600 a 3.000 euro. Rimane confermato il valore aggiuntivo di 200 euro da erogare in buoni benzina.
Non si considera solitamente fringe benefit il versamento di somme di denaro. Tuttavia, per l’anno 2022, è stata prevista la possibilità di ricomprendere nell’esenzione anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e del gas naturale.
In tal caso è necessario (Circolare Ade 35/E del 04/11/2022) che il datore di lavoro ottenga e conservi la documentazione atta a giustificare la somma spesa dal dipendente o, alternativamente, si faccia rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal lavoratore stesso che dichiari:
- di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze (riportando gli elementi necessari per identificarle: numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di modalità di pagamento)
- che le medesime fatture non siano già state oggetto di rimborso, totale o parziale, presso il medesimo datore di lavoro o presso altri.
Alcune precisazioni:
- le somme devono essere corrisposte o gli eventuali voucher consegnati entro il 12/01/2023 (c.d. principio di cassa allargato);
- a differenza del welfare aziendale – che deve essere riconosciuto alla generalità dei dipendenti o a intere categorie – i fringe benefit possono essere riconosciuti anche a singoli lavoratori;
- al superamento del limite, l’intero benefit è soggetto a tassazione (non si tratta quindi di una “franchigia” di esenzione)
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Viotto Battiston & Partners