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Utilizzo crediti fiscali e ravvedimento operoso speciale

UTILIZZO CREDITI FISCALI e  RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

Tempo di lettura: 3 minuti

Vi forniamo una sintesi delle principali disposizioni introdotte dal DL 39/2024 (c.d. DL Agevolazioni fiscali) in materia di utilizzo di crediti fiscali e di “ravvedimento operoso speciale”.

 

DIVIETO COMPENSAZIONE CON RUOLI SCADUTI > 100.000€

 

La legge di bilancio 2024 ha introdotto il divieto di compensazione generalizzato in F24 in presenza di ruoli/carichi scaduti superiori a 100.000 euro. Su tale disposizione il DL 39/2024 ha introdotto le seguenti modifiche:

  • nel computo del limite di 100.000 euro (oltre i quali la compensazione viene ad essere inibita) non devono essere conteggiati i debiti oggetto di regolari piani di rateazione;
  • il divieto non opera per i crediti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali.

Le disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 2024.

 

NUOVE COMUNICAZIONI AI FINI DELLA FRUIZIONE DEI CREDITI 4.0 E R&S

 

A partire dal 30.03.2024, per l’utilizzo in compensazione F24 dei crediti d’imposta derivanti da “investimenti 4.0” e da “R&S” ex legge 178/2020 e dalla legge 160/2019, dovranno essere inviate una serie di nuove comunicazioni al MIMIT con riferimento ai crediti.

Le comunicazioni si differenziano in funzione della tipologia di intervento e della data di effettuazione degli investimenti e dovranno essere regolamentate da un apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.

Investimenti effettuati dal 30.03.2024

Viene introdotta una doppia comunicazione: “ex ante” (ammontare di costo preventivato, descrizione dell’investimento, tempistica stimata di utilizzo dei tax credit) ed “ex post” (rendicontazione dei dati comunicati in via preventiva).

Investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 29.03.2024

Viene introdotta una apposita comunicazione “ex post”.

Investimenti relativi al 2023

Viene introdotta una apposita comunicazione “ex post” la quale dovrebbe riferirsi agli investimenti effettuati in tale anno per la quota di credito non ancora compensata al 30.03.2024.

In attesa del provvedimento ministeriale, in data 12.04.2024 l’Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione 19/E, ha momentaneamente sospeso l’utilizzo in compensazione F24 dei seguenti crediti:

  • codice tributo 6936 > investimenti in beni materiali 4.0
  • codice tributo 6937 > investimenti in beni immateriali 4.0
  • codice tributo 6938 > investimenti in R&S, transizione ecologica, innovazione ecologica 4.0 e altre attività innovative
  • codice tributo 6939 > investimenti in R&S per il Mezzogiorno
  • codice tributo 6940 > investimenti in R&S per le Regioni del sisma del Centro Italia

aventi come anno di riferimento 2023 o 2024.

Posto che, a seguito della risoluzione risultava inibita la possibilità di compensazione dei crediti d’imposta qui sopra riportati, anche se relativi a periodi di imposta ante 2023 (es. relativi ad interventi 2021 e 2022 interconnessi nel 2023), l’Agenzia delle Entrate, con una FAQ del 16.04.2024, ha specificato che sono ancora liberamente compensabili i crediti di imposta relativi a investimenti effettuati o comunque avviati con “prenotazione” ante 2023 e che in tal caso sarà sufficiente indicare come anno di riferimento quello di effettuazione o di avvio dell’investimento (e dunque il 2022 o il 2021).

 

PROROGA RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

 

Il DL 215/2023 aveva esteso il c.d. ravvedimento operoso speciale anche alle violazioni fino al 31.12.2022.

Il DL 39/2024 interviene invece sui termini fissando:

il 31.5.2024 come termine per rimuovere la violazione;

– il 31.5.2024 come termine per il pagamento in unica soluzione delle prime 5 rate nel frattempo scadute (30.09.2023, 31.10.2023, 30.11.2023, 20.12.2023 e 31.03.2024) con obbligo di versamento delle restanti 3 rate il 30.06.2024, 30.09.2024 e 20.12.2024.

 

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Viotto Battiston & Partners

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