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Nuovo “condono fiscale” per gli anni dal 2018 al 2022

CONDONO FISCALE PER GLI ANNI DAL 2018 AL 2022

Tempo di lettura: 2 minuti

 

Informiamo che la recente legge 134/2024 ha introdotto la possibilità di aderire al Condono Fiscale per le annualità dal 2018 al 2022 SOLO per i soggetti ISA che aderiranno al Concordato Preventivo Biennale:

Concordato Preventivo Biennale 31/10/2024             ⇒       Condono Fiscale 31/03/2025

Effetti: l’adesione al “condono fiscale” con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022 consente di ottenere l’esclusione da eventuali accertamenti su maggiori redditi d’impresa o di lavoro autonomo effettuabili dall’Amministrazione Finanziaria.

 

Di seguito gli aspetti principali:

1) è richiesto il pagamento di un’imposta sostitutiva in funzione dei punteggi ISA conseguiti in ciascun anno, come di seguito riportato:

 

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali

 

Punteggio ISAPeriodo d’impostaAliquota
Pari o superiore a 8 

2018, 2019 e 2022

 

10%

 

2020 e 2021

 

7%
Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 

2018, 2019 e 2022

 

12%

 

2020 e 2021

 

8,4%
Inferiore a 6 

2018, 2019 e 2022

 

15%

 

2020 e 2021

 

10,5%

 

 

Imposta sostitutiva dell’IRAP

 

Punteggio ISAPeriodo d’impostaAliquota
 

Qualsiasi

 

2018, 2019 e 2022

 

3,9%

2020 e 20212,73%

(*) Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità deve essere almeno pari a 1.000,00 euro.

 

2) L’imposta sostitutiva si calcola su una % del reddito dichiarato, come di seguito riportato:

 

Punteggio ISA

 

Coefficiente del reddito

 

105%
Pari o superiore a 8 e inferiore a 1010%
Pari o superiore a 6 e inferiore a 820%
Pari o superiore a 4 e inferiore a 630%
Pari o superiore a 3 e inferiore a 440%
Inferiore a 350%

 

3) l’imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il 31.03.2025 in unica soluzione o in un massimo di 24 rate mensili (maggiorate dell’interesse legale);

4) l’adesione al “condono fiscale” si perfezionerà con il pagamento dell’intero importo dovuto;

5) non è possibile ricorrere al “condono fiscale” in presenza di PVC (processi verbali di constatazione), schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti;

6) si decade dagli effetti del “condono fiscale” in caso di decadenza dal concordato preventivo biennale 2024-2025, o in presenza di una misura cautelare, personale o reale o rinvio a giudizio per aver commesso, nei periodi d’imposta dal 2018 al 2022, reati tributari o reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

 

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