Nuovo “condono fiscale” per gli anni dal 2018 al 2022
CONDONO FISCALE PER GLI ANNI DAL 2018 AL 2022
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Informiamo che la recente legge 134/2024 ha introdotto la possibilità di aderire al Condono Fiscale per le annualità dal 2018 al 2022 SOLO per i soggetti ISA che aderiranno al Concordato Preventivo Biennale:
Concordato Preventivo Biennale 31/10/2024 ⇒ Condono Fiscale 31/03/2025
Effetti: l’adesione al “condono fiscale” con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022 consente di ottenere l’esclusione da eventuali accertamenti su maggiori redditi d’impresa o di lavoro autonomo effettuabili dall’Amministrazione Finanziaria.
Di seguito gli aspetti principali:
1) è richiesto il pagamento di un’imposta sostitutiva in funzione dei punteggi ISA conseguiti in ciascun anno, come di seguito riportato:
| Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali
| ||
| Punteggio ISA | Periodo d’imposta | Aliquota |
| Pari o superiore a 8 | 2018, 2019 e 2022 | 10% |
| 2020 e 2021
| 7% | |
| Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 | 2018, 2019 e 2022 | 12% |
| 2020 e 2021
| 8,4% | |
| Inferiore a 6 | 2018, 2019 e 2022 | 15% |
| 2020 e 2021
| 10,5% | |
| Imposta sostitutiva dell’IRAP
| ||
| Punteggio ISA | Periodo d’imposta | Aliquota |
| Qualsiasi | 2018, 2019 e 2022 | 3,9% |
| 2020 e 2021 | 2,73% | |
(*) Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità deve essere almeno pari a 1.000,00 euro.
2) L’imposta sostitutiva si calcola su una % del reddito dichiarato, come di seguito riportato:
| Punteggio ISA
| Coefficiente del reddito
|
| 10 | 5% |
| Pari o superiore a 8 e inferiore a 10 | 10% |
| Pari o superiore a 6 e inferiore a 8 | 20% |
| Pari o superiore a 4 e inferiore a 6 | 30% |
| Pari o superiore a 3 e inferiore a 4 | 40% |
| Inferiore a 3 | 50% |
3) l’imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il 31.03.2025 in unica soluzione o in un massimo di 24 rate mensili (maggiorate dell’interesse legale);
4) l’adesione al “condono fiscale” si perfezionerà con il pagamento dell’intero importo dovuto;
5) non è possibile ricorrere al “condono fiscale” in presenza di PVC (processi verbali di constatazione), schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti;
6) si decade dagli effetti del “condono fiscale” in caso di decadenza dal concordato preventivo biennale 2024-2025, o in presenza di una misura cautelare, personale o reale o rinvio a giudizio per aver commesso, nei periodi d’imposta dal 2018 al 2022, reati tributari o reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.