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Novità locazioni brevi e turistiche

NOVITA’ SULLE LOCAZIONI BREVI E TURISTICHE

Tempo di lettura: 1minuto

 

A partire dal prossimo 2 novembre 2024 diventeranno operativi alcuni nuovi obblighi a carico delle:

  • unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi;
  • strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Vi riepiloghiamo i principali.

 

IL CODICE CIN

I soggetti sopra indicati dovranno dotarsi del Codice Identificativo Nazionale (CIN). A tal fine il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva dovrà effettuare una apposita istanza telematica al Ministero del Turismo, tramite il portale accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it.

Nel caso in cui la struttura sia già dotata di uno specifico codice identificativo locale, gli enti territorialmente competenti (Regione o Provincia autonoma o Comuni nell’ambito delle rispettive competenze) dovranno procedere all’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi a suo tempo assegnati ed alla trasmissione degli stessi al Ministero del Turismo unitamente ai dati in loro possesso ma, anche in tal caso, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva dovranno comunque accedere al portale per attestare i dati catastali dell’unità immobiliare e per dichiarare i requisiti di sicurezza degli impianti.

In ogni caso il CIN non può essere richiesto autonomamente. Va sempre prima richiesto il codice identificativo regionale o provinciale e solo successivamente è possibile dotarsi del CIN.

Una volta ottenuto il CIN, questo dovrà essere esposto all’esterno dell’immobile e indicato in ogni annuncio comunque pubblicato, anche da parte dei soggetti gestori dei portali telematici e dagli intermediari.

Sotto il profilo sanzionatorio, quando lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale, la mancanza del CIN espone ad una sanzione da 800 a 8.000 € e la sua mancata esposizione ad una sanzione da 500 a 5.000 €.

 

SICUREZZA IMPIANTI – OBBLIGO DOTAZIONI

Le unità gestite in forma imprenditoriale dovranno essere dotate dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

Tutte le altre unità, a prescindere dalla forma imprenditoriale o meno, dovranno essere dotate di:

  • dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
  • estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili e, in particolare, in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

La violazione dell’obbligo di introdurre dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio e di estintori portatili è sanzionata da 600 a 6.000 €.

 

OBBLIGO DI SCIA

Chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale (anche ove si tratti dei soggetti che destinano a locazione breve più di 4 appartamenti per periodo d’imposta, per i quali si presume l’imprenditorialità) sarà soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui è svolta l’attività.

 

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