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Novità 2025: imprese e lavoratori autonomi

NOVITA’ 2025: IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Tempo di lettura: 8 minuti

Destinatari: imprenditori e lavoratori autonomi

 

Segnaliamo alcune delle novità 2025, per lo più contenute nella legge di bilancio 2025 (Legge 207/2024).

IRES PREMIALE

Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, a favore delle società che rispettano le seguenti condizioni:

  • dovrà essere destinata a riserva una quota di almeno l’80% degli utili dell’esercizio 2024;
  • una quota di almeno il 30% degli utili 2024 accantonati a riserva, e comunque non inferiore al 24% degli utili 2023, dovrà essere destinata a investimenti in beni strumentali 4.0 o 5.0; gli investimenti dovranno essere pari ad almeno 20.000 euro;
  • nel periodo di imposta 2025 il numero delle unità lavorative (ULA) non dovrà diminuire rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024) e dovranno essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato per almeno l’1% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del 2024;
  • nel 2024 e nel 2025 non deve esservi ricorso alla cassa integrazione guadagni.

E’ prevista la decadenza dall’agevolazione qualora:

  • la quota di utile 2024 accantonata venga distribuita entro il 2° esercizio successivo;
  • i beni oggetto di investimento siano ceduti ovvero destinati a strutture produttive all’estero entro il 5° periodo di imposta successivo a quello di realizzo dell’investimento (2030).

Dovrà essere emanato un provvedimento attuativo.

 

SUPER-DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

Viene prorogata per il 2025, 2026 e 2027 la super-deduzione del 20% (30% in caso di lavoratori svantaggiati) prevista per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.

 

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN S.S.

Vengono riaperti al 30.09.2025 i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:

  • assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
  • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali sono:

  • l’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati/ceduti o derivanti dalla trasformazione;
  • l’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate;
  • la possibilità di applicare agli immobili (ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva) il valore catastale invece del valore normale;
  • il dimezzamento dell’aliquota dell’imposta di registro eventualmente dovuta ed il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Le società interessate saranno tenute a versare le imposte sostitutive dovute per il 60% entro il 30.9.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.11.2025.

 

ESTROMISSIONE IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Sono stati riaperti al 31.05.2025 i termini per l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale detenuto dall’imprenditore individuale.

I benefici fiscali sono:

  • l’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate;
  • la possibilità di applicare agli immobili (ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva) il valore catastale invece del valore normale.

Gli interessati saranno tenuti a versare l’imposta sostitutiva dovuta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.06.2026.

 

CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETTARIO

Per il solo 2025 il limite dei redditi di lavoro dipendente ed assimilato percepibili è incrementato da euro 30.000 ad euro 35.000. Si ritiene quindi che, ai fini dell’accesso o permanenza nel regime forfettario nel 2025, occorrerà appurare che i redditi di lavoro dipendente, pensione o assimilati percepiti nel 2024 siano stati inferiore a 35.000 euro.

 

CREDITO D’IMPOSTA TRANSAZIONE 5.0

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti transizione 5.0, tra le quali si segnalano:

  • l’incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l’aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti;
  • un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;
  • la possibilità di cumulo con il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.

Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall’1.1.2024.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE PMI

Il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI vene prorogato fino al 31.12.2027.

 

LEGGE SABATINI-RIFINANZIAMENTO

Viene rifinanziato fino al 2029 il contributo statale in conto interessi sugli investimenti effettuati dalle PMI (la c.d. Sabatini Ter).

 

RIVALUTAZIONE RISERVE D.LGS. 192/2024

L’art. 14 del DLgs. 192/2024 consente l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione in regime di sospensione di imposta.

Potranno essere affrancate, in tutto o in parte, tutte le riserve in sospensione di imposta esistenti al 31.12.2023 e per l’importo che residua al 31.12.2024, indipendentemente dalla legge da cui derivano, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP con aliquota del 10%. L’imposta dovrà essere versata in 4 rate di pari importo a partire dal 30/06/2025.

 

DIMEZZAMENTO COEFFICIENTI SOCIETA’ DI COMODO

L’art. 20 del DLgs. 192/2024 dimezza le aliquote da applicare ad alcune di categorie di beni ai fini del calcolo dei ricavi presunti e del reddito minimo presunto. Nel calcolo dei ricavi presunti, già a valere dal reddito 2024, ad esempio. andranno quindi utilizzate le seguenti percentuali: 1% (in luogo del 2%), su partecipazioni, titoli e crediti finanziari; 3% (in luogo del 6%) su immobilizzazioni costituite da beni immobili, con riduzione al 2,5% (in luogo del 5%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10.

 

FRINGE BENEFIT – INCREMENTO SOGLIA DI ESENZIONE

Anche per gli 2025, 2026 e 2027 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit è elevata da 258,23 euro a:

  • 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
  • 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale.

 

AUTO CONCESSE IN USO PROMISQUO AI DIPENDENTI

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’01.1.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:

  • 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del “costo ACI”;
  • 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
  • 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

Viene superata la precedente impostazione che differenziava il fringe benefit in funzione delle emissioni di anidride carbonica.

 

FABBRICATI LOCATI A DIPENDENTI NEOASSUNTI TRASFERITI

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Tale disposizione si applica ai soggetti:

  • titolari di reddito di lavoro dipendente inferiore a 35.000 euro nell’anno precedente l’assunzione;
  • che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km dal precedente comune di residenza.

L’esclusione dal reddito non ha rilevanza ai fini contributivi.

 

RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO

Anche per il 2025, 2026 e 2027 viene confermata al 5% l’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

 

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU MANCE ALBERGHI E RISTORANTI

Viene modificata la disciplina relativa all’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, si prevede:

  • la quota di mance assoggettabile a imposta sostitutiva viene incrementata dal 25% al 30% del reddito di lavoro annuo;
  • l’aumento da 50.000 a 75.000 euro il limite reddituale (periodo d’imposta precedente).

 

FATTURE SANITARIE “CARTACEE”

Fino al 31.03.2025 è stato prorogato il divieto di emissione di fatture in formato elettronico per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

 

TRACCIABILITA’ DELLE SPESE DI TRASFERTA

A partire dal 01.01.2025, nell’ambito dei rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni dei lavoratori dipendenti per conto dei rispettivi datori di lavoro, è stato previsto che le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili (versamento bancario o postale e altri sistemi di pagamento previsti dalla norma quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

La tracciabilità dei pagamenti diventa condizione necessaria anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa/lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP delle predette spese sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposte a lavoratori autonomi.

Le medesime disposizioni valgono sia nell’ambito del reddito d’impresa che di lavoro autonomo.

 

TRACCIABILITA’ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER OMAGGI PER LE IMPRESE

A partire dal 01.01.2025, le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili solo se il pagamento sarà eseguito con strumenti tracciabili.

La modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.

 

CONTRIBUTO RIVERSAMENTO DEL CREDITO R&S

Per i soggetti che hanno riversato il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, verrà riconosciuto un contributo in conto capitale parametrato a quanto versato.

Un successivo decreto ministeriale disciplinerà l’entità del contributo, la sua rateizzazione e le modalità di erogazione.

 

REVERSE CHARGE PER GLI APPALTI NEL SETTORE DELLA LOGISTICA

Viene esteso il regime di reverse charge ai fini IVA alle prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto/subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci.

L’operatività della norma dovrà attendere un’apposita autorizzazione dell’Unione Europea. Nell’attesa di ciò, viene introdotto un regime transitorio per cui, per le anzidette prestazioni di servizi, previo esercizio di apposita opzione, le parti potranno concordare che il pagamento dell’IVA sia effettuato dal committente, in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell’imposta. A tal fine sarà necessario un apposito provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

COLLEGAMENTO TRA STRUMENTI DI INVIO DEI CORRISPETTIVI E STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO

Con decorrenza 01.1.2026, è stato previsto che gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (es. registratori telematici) debbano garantire anche la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

 

IMPOSTA DI BOLLO SULLE POLIZZE VITA

La legge di bilancio 2025 modifica le modalità di versamento dell’imposta di bollo con riferimento alle comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, e, in modo da allinearle alle modalità di versamento applicate agli altri comparti, fa sì che l’imposta del 2 per mille venga applicata annualmente e non più all’atto di rimborso o riscatto della polizza.

In via transitoria, per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 01.01.2025, l’imposta calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versata:

  • per il 50% entro il 30.6.2025;
  • per il 20% entro il 30.6.2026;
  • per il 20% entro il 30.6.2027;
  • per la restante quota del 10% entro il 30.6.2028.

 

ORGANI DI CONTROLLO E CONTRIBUTI PUBBLICI SIGNIFICATIVI

Sono introdotte delle nuove incombenze a carico degli organi di controllo di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi di entità significativa da parte dello Stato prevedendo che gli Organi di Controllo debbano:

  • effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi;
  • inviare annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

L’entità significativa del contributo a carico dello Stato sarà stabilita da un DPCM, da adottare entro la fine di marzo 2025.

Le disposizioni in esame introducono quindi un ulteriore presupposto di nomina obbligatoria dell’Organo di Controllo consistente quindi nella presenza di contributi pubblici significativi.

 

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER NUOVI ISCRITTI INPS

Gli imprenditori individuali, i soci di società o i relativi collaboratori familiari che si iscriveranno per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti potranno fruire di una riduzione contributiva del 50% per i primi 36 mesi, previa comunicazione all’INPS.

Vi potranno accedere anche i soggetti in regime forfetario. La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale.

 

DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI CON FIGLI

A decorrere dall’anno 2025 viene introdotto un parziale esonero contributivo a favore sia delle lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) che di quelle autonome (non in regime forfetario).

Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e debbono possedere una retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali inferiore a 40.000 euro su base annua.

Dovrà essere emanato un apposito provvedimento attuativo.

 

OBBLIGO DI PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’

A decorrere dal 01.01.2025 viene esteso agli amministratori delle società l’obbligo di attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di indicarlo al Registro delle imprese.

Al momento non risultano tuttavia previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l’obbligo resti inadempiuto.

 

TERMINI PER ACCREDITO PAGAMENTI ELETTRONICI

Entro il 30.06.2025 i prestatori di servizi di pagamento dovranno adeguarsi alle suddette prescrizioni con riguardo ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici diversi dai bonifici:

  • accredito degli importi giornalieri in favore dei beneficiari entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello della ricezione degli ordini di pagamento;
  • in ogni caso, applicazione della valuta del giorno della ricezione dell’ordine medesimo.

 

ENASARCO: ALIQUOTE E MASSIMALI

Per il 2025 restano confermate le aliquote Enasarco:

– aliquota previdenziale al 17,00% (di cui metà – cioè 8,50% – a carico agente);

– l’aliquota assistenziale dovuta dai preponenti che si avvalgono di “agenti – società di capitali” al 4%.

Al momento i valori dei massimali sono: €29.818 per gli agenti plurimandatari e €44.727 per gli agenti monomandatari. I minimali sono: €502 per gli agenti plurimandatari e €1.002 per gli agenti monomandatari.

Consigliamo di monitorare il sito della Fondazione Enasarco per verificare l’applicazione di eventuali aggiornamenti ISTAT.

 

INPS: ALIQUOTE

L’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps è al momento pari al 26,07% (resta invariata al 24% quella per gli iscritti ad altra gestione e pensionati).

Al momento l’aliquota per i collaboratori coordinati e continuativi e per le altre figure iscritte esclusivamente alla Gestione separata, non titolari di partita Iva (es. amministratori) è pari al 35,03%.

Al momento le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione degli artigiani e dei commercianti sono pari, rispettivamente, al 24,00% (25,00% superato lo scaglione di € 55.008) ed al 24,48% (25,48% superato lo scaglione di € 55.008).

 

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