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La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali

LA NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Tempo di lettura: 2 minuti

Destinatari: tutti

 

La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) introduce una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali (c.d. “rottamazione quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2023 derivanti da:

  • omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
  • attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
  • contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli derivanti da accertamento;
  • violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali.

Riepiloghiamo i tratti essenziali.

 

Beneficio

Aderendo alla rottamazione, vengono stralciate le sanzioni amministrative, gli interessi ed i compensi di riscossione, se applicati. Nel caso delle violazioni del codice della strada, lo stralcio opera solo sugli interessi e sulle maggiorazioni di legge.

 

Procedura

La richiesta di rottamazione andrà presentata trasmettendo un’apposita domanda telematica entro il 30.04.2026 (modalità da definire con apposito provvedimento attuativo) cui l’’Agente della Riscossione dovrà dare riscontro entro il 30.06.2026.

L’intera somma o la prima rata andranno pagate entro il 31.07.2026. Sarà possibile rateizzare in un massimo di 54 rate ed in tal caso:

  • la 1ª, 2ª e 3ª rata andranno pagate entro il 31.07.2026, il 30.09.2026 e il 30.11.2026;
  • le rate dalla 4ª alla 51ª saranno rate bimestrali con scadenze 31.01, 31.03, 31.05, 31.07, 30.09 e 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027 e fino al 2034;
  • le rate dalla 52ª alla 54ª andranno pagate il 31.01.2035, il 31.03.2035 ed il 31.05.2035.

In caso di pagamento rateale, a partire dal 01.08.2026, saranno dovuti interessi al tasso del 3% annuo.

 

Effetti della rottamazione

Una volta presentata la domanda di rottamazione, il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi e pertanto:

  • non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
  • non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;
  • i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;
  • il DURC può essere rilasciato;
  • sino al 31.07.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli.

 

Decadenza dalla rottamazione

La rottamazione decade in caso di mancato pagamento dell’unica rata o, in caso di rateizzazione, per il mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive o dell’ultima rata del piano.

E’ esplicitamente esclusa la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

In caso di decadenza dalla rottamazione, non è certo se il debitore possa riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli.

 

Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”).

 

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