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Decreto Legge 38/2026: disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica

DECRETO LEGGE 38/2026:DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE ED ECONOMICA

 

Tempo di lettura: 2 minuti

Destinatari: imprenditori e lavoratori autonomi

 

Segnaliamo alcune delle misure principali introdotte dal DL 38/2026 del 28/03/2026 (disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica).

 

TASSAZIONE DIVIDENDI: ELIMINAZIONE PARTECIPAZIONE MINIMA

Viene ripristinato il regime vigente fino al 31/12/2025 relativamente la tassazione agevolata dei dividendi percepiti da soggetti imprenditori: le società di capitali potranno continuare a tassare il 5% e le società di persone e le imprese individuali il 40%/49,72%/58,14% dei dividendi conseguiti.

A tal fine viene prevista l’abrogazione della quota di partecipazione minima del 5% al capitale o del valore fiscale della quota almeno pari a 500.000 euro, a decorrere retroattivamente dal 01/01/2026.

 

PEX: ELIMINAZIONE PARTECIPAZIONE MINIMA

Viene ripristinato il regime vigente fino al 31/12/2025 alle cessioni di partecipazioni: le società di capitali potranno continuare a tassare il 5% e le società di persone e le imprese individuali il 40%/49,72%/58,14% delle plusvalenze conseguite dalla cessione di partecipazioni.

Anche in tal caso i requisiti legati all’entità della partecipazione (almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale o un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro) sono abrogati retroattivamente dal 1° gennaio 2026.

Permangono gli ulteriori requisiti per la participation exemption ed ovvero: periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali.

 

CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0: RIDUZIONE %

Alle imprese che hanno presentato le comunicazioni preventive per il credito d’imposta transizione 5.0

a partire dal 07/11/2025 (data dalla quale erano state esaurite le risorse disponibili)

– e che hanno validamente comunicato entro il 28/02/2026 il completamento degli investimenti,

il DL 38/2026 accorda un credito d’imposta pari al 35% dell’ammontare originario, relativamente ai soli investimenti in beni 4.0 di cui agli allegati A e B, senza ricomprendere le spese per gli impianti di autoproduzione di energia da fonte rinnovabile e di formazione.

Entro il 30 aprile 2026 il GSE comunicherà ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile e la compensazione è disposta tassativamente entro il 31 dicembre 2026.

La drastica riduzione del credito ha sollevato considerevoli proteste da parte delle associazioni di categoria. In seguito alle interlocuzioni avvenute, il Governo si è impegnato ad implementare in misura significativa le risorse disponibili e ad intervenire con un correttivo.

 

IPER-AMMORTAMENTO 2026

Con efficacia retroattiva dagli investimenti effettuati dal 01/01/2026, viene eliminato il vincolo che limitava l’agevolazione dell’iper ammortamento ai soli beni materiali e immateriali prodotti in UE o aderenti allo SEE.

 

CONTRIBUTO SUI PACCHI EXTRA-UE DI MODICO VALORE

Viene rinviata al 01.07.2026 l’applicazione del contributo di 2 euro sulle spedizioni di beni provenienti da Paesi Extra-UE di valore fino a 150 euro.

 

IMPOSTA DI BOLLO C/C: INCREMENTO A 118€

L’imposta di bollo dovuta dalle persone giuridiche in relazione agli estratti conto inviati dalle banche, nonché ai rendiconti dei libretti di risparmio (anche postali) viene incrementata da 100 euro a 118 euro annui. L’aumento decorre dagli estratti conto emessi a partire dal 28/03/2026.

 

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