Distacchi di personale modifica trattamento iva
DISTACCHI DI PERSONALE
MODIFICA TRATTAMENTO I.V.A.
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I prestiti e i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dall’1.1.2025 non possono più considerarsi esclusi da IVA e diventano rilevanti ai fini dell’imposta in base ai principi generali di applicazione del tributo.
L’art. 16-ter del DL 131/2024 ha infatti abrogato la previgente disposizione (ovvero l’art. 8 co. 35 della L. 11.3.88 n. 67) la quale stabiliva che “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
L’intervento legislativo è derivato dalla necessità di rendere la norma nazionale conforme alla giurisprudenza Comunitaria secondo la quale i distacchi e i prestiti di personale configurano prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA in presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.
In ogni caso, in ossequio al principio del legittimo affidamento, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente all’1.1.2025 – sia in ottemperanza all’indirizzo comunitario sia in ottemperanza alla disposizione nazionale – per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.