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Decreto Semplificazioni

Tempo di lettura: 3 minuti

Destinatari: tutti

 

 

Segnaliamo alcune misure introdotte dal c.d. Decreto Semplificazioni (DL 73/2022) in vigore dal 22 giugno 2022.

 

SCADENZA LI.PE.

 

Le Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche relative al 2° trimestre dell’anno dovranno essere trasmesse entro il 30 settembre e non più entro il 16 settembre. A seguito della modifica, le scadenze saranno quindi: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2° trimestre), 30 novembre (3° trimestre) e 28 febbraio dell’anno successivo (4° trimestre).

 

SCADENZA MODELLI INTRASTAT

 

I modelli Intrastat (sia mensili che trimestrali) dovranno essere inviati entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento e non più entro il 25° giorno.

 

ESTEROMETRO: SOGLIA DI ESENZIONE

 

Non è necessario presentare il c.d. esterometro per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti se di importo unitario inferiore a € 5.000.

 

TERMINE REGISTRAZIONE ATTI: 30 GIORNI

 

Il termine per la registrazione in termine fisso presso l’Agenzia delle Entrate degli atti formati in Italia viene portato da 20 a 30 giorni dalla data dell’atto e con esso il termine di denuncia dei c.d. eventi successivi (avveramento condizione sospensiva, proroga, risoluzione anticipata ecc.). Tale “maggior” termine operava già per i contratti di locazione e per gli atti notarili per i quali non c’è quindi nessun cambiamento.

 

SCADENZA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

 

Dal 2023 viene elevata da € 250 a € 5.000 la soglia massima che consente di versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 1° e 2° trimestre entro la scadenza prevista per il 3° trimestre. Ne consegue che l’imposta di bollo da versare entro il 31 maggio (fatture del 1° trimestre) ed entro il 30 settembre (fatture del 2° trimestre) potrà essere versata entro il 30 novembre (fatture del 3° trimestre) qualora l’imposta complessiva per i primi 2 trimestri sia inferiore a 5.000€. Resta invariata la scadenza del 28 febbraio dell’anno successivo (4° trimestre).

PROROGA DICHIARAZIONE IMU ANNO 2021

 

Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021 è differito al 31/12/2022 (in luogo del 30/06/2022). Restano fermi i termini di presentazione della dichiarazione IMU per gli enti non commerciali.

 

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: CONTROLLO FORMALE

 

Dal periodo d’imposta 2022 non potrà più essere effettuato il controllo formale dell’Agenzia delle Entrate sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata trasmessa senza modifiche, anche in caso di presentazione mediante CAF o professionista.

Nel caso invece di dichiarazione precompilata con modifiche presentata mediante CAF o professionista, sarà comunque precluso il controllo formale sui dati delle spese sanitarie che non sono stati modificati.

 

EROGAZIONE RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI

 

In futuro i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate spettanti al defunto saranno erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione.

 

MONITORAGGIO CONTI ESTERI: RIDUZIONE SOGLIA

 

A partire dalle operazioni 2021 (la cui comunicazione scade a ottobre 2022), gli intermediari bancari e finanziari saranno tenuti a segnalare all’Agenzia delle Entrate i dati dei trasferimenti di denaro ed altri mezzi di pagamento da e verso l’estero di importo superiore a 5.000€ (in luogo della previgente soglia di 15.000€) eseguiti per conto di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed associazioni.

 

ATTESTAZIONE CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

 

L’attestazione ex DM 16 gennaio 2017 rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie degli accordi territoriali (sindacati degli inquilini o associazioni della proprietà edilizia) per fruire della cedolare secca al 10% e degli altri benefici fiscali sui contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, su quelli transitori e su quelli per studenti universitari, potrà essere utilizzata per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

 

SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMATICA: ABROGAZIONE DISCIPLINA

 

Dal 2022 è abrogata la disciplina sule società in perdita sistematica e quindi le relative penalizzazioni a carico dei soggetti in perdita per 5 periodi di imposta consecutivi. Quindi, ad esempio, se i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 dovessero essere in perdita fiscale, non vi sarà alcuna conseguenza.

 

ESTENSIONE PRINCIPIO DELLA DERIVAZIONE RAFFORZATA

 

La rilevazione contabile di poste positive o negative a seguito di correzione di errori contabili avrà efficacia anche sul piano fiscale, salvo che per i componenti negativi di reddito relativi ad esercizi per i quali è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa. Ciò dovrebbe ridurre la necessità di presentare dichiarazioni dei redditi integrative causate da correzione di errori contabili.

 

CERTIFICAZIONE PER I CREDITI R&S

 

Ai fini di prevenire le possibili situazioni di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, viene concessa alle imprese la possibilità di farsi rilasciare una certificazione (un apposito DPCM dovrà individuare i soggetti abilitati a rilasciarla) che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione o di innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica. La certificazione ottenuta sarà vincolante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e comporterà quindi la nullità degli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni stesse.

 

DEDUZIONI IRAP: SEMPLIFICAZIONI

 

Vengono semplificate le modalità di esposizione in dichiarazione IRAP delle deduzioni spettanti ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato (per i quali è prevista l’integrale deducibilità del costo) con decorrenza 2021.

 

PROROGA REVERSE CHARGE

 

Viene esteso fino al 31 dicembre 2026 l’obbligo di reverse charge ex art. 17 co. 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del Dpr 633/1972 (cessione di telefoni cellulari, cessione di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché’ alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore).

 

PRESTAZIONI SANITARIE: ESTENSIONE ESENZIONE IVA

 

Viene stabilito che l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona spetta anche laddove tali prestazioni costituiscano una componente di una prestazione di ricovero e cura effettuata a favore di persone ricoverate da un soggetto diverso da ospedali, cliniche, case di cura convenzionate (ad esempio, da case di cura non convenzionate).

 

PRESTAZIONI PARASANITARIE: IVA AL 10%

 

Si estende l’applicazione dell’IVA al 10%:

  • alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle che beneficiano dell’esenzione IVA;
  • alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, ONLUS o case di cura non convenzionate.

 

Invitiamo i Gentili Clienti a scaricare la VB NEWS.

 

Viotto Battiston & Partners

 

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