Decreto antifrode effetti sulle detrazioni edilizie
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Il DL 157/2021 (c.d. Decreto Antifrode) ha rafforzato i controlli ed aumentato gli adempimenti gravanti sulle agevolazioni per interventi edili.
Riassumiamo i principali interventi in vigore dal 12 novembre 2021, facendo presente che il decreto dovrà essere convertito in legge nei 60 giorni successivi: è pertanto possibile che siano introdotte delle modifiche a quanto qui illustrato.
Per i bonus edilizi “minori” (es. bonus ristrutturazioni 50%, eco-bonus 50-65%, bonus facciate 90%, sisma-bonus 50-70-75-80-85% etc), qualora si intenda utilizzare il beneficio fiscale attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura:
- viene introdotto l’obbligo di visto di conformità;
- si deve disporre dell’asseverazione sulla congruità delle spese redatta da un tecnico abilitato, la quale, per talune tipologie di beni, dovrà fare riferimento ad un nuovo Decreto Ministeriale di prossima emanazione (che andrà quindi ad aggiungersi al già vigente DM 6 agosto 2021 “Requisiti”).
Per il “superbonus 110%”:
- viene introdotto l’obbligo di visto di conformità anche nel caso di fruizione del beneficio in dichiarazione dei redditi, salvo i casi di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia (il 730 precompilato) o di dichiarazione presentata tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
Per tutti i bonus edilizi oggetto di cessione del credito o sconto in fattura:
- l’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di cessione del credito, potrà preventivamente sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni la “cessione”, qualora ravvisi profili di anomalia in base ai dati ad essa disponibili, ed annullarla, qualora le criticità risultino confermate.
Vi sono incertezze rispetto alla applicabilità di queste disposizioni alle spese già sostenute o maturate prima del 12 novembre 2021.
Viotto Battiston & Partners