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Decreto Aiuti Quater

Tempo di lettura: 2 minuti

Destinatari: tutti

 

 

Segnaliamo alcune misure introdotte dal c.d. Decreto Aiuti Quater (DL 176/2022) in vigore dal 18 novembre 2022.

 

 

CREDITO D’IMPOSTA

ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

I crediti d’imposta per energia elettrica e gas sono estesi anche per le spese sostenute nel mese di dicembre 2022, alle stesse condizioni già previste con riferimento ai mesi di ottobre e novembre 2022. Sono confermate le aliquote del credito di imposta: 40% sulla spesa per gas naturale a favore di imprese gasivore e non gasivore; 40% sulla spesa per energia a favore delle imprese energivore e 30% sulla spesa per energia a favore delle imprese non energivore (con potenza a partire dai 4,5 kW).

 

E’ stato esteso al 30.06.2023 il termine ultimo entro cui utilizzare in compensazione i crediti d’imposta relativi al 3° e 4° trimestre 2022.

 

E’ stato posticipato al 16.03.2023 il termine della comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella quale indicare il credito maturato nel 2022 e non ancora utilizzato.

 

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla ns. VB News dello scorso 6 ottobre 2022.

 

In presenza di crediti di importo non particolarmente significativi, si consiglia ai clienti di valutare l’economicità del relativo utilizzo, in considerazione dei conseguenti adempimenti formali (es. possibile comunicazione entro il 16.03.2022, compilazione quadri RU del modello REDDITI etc).

 

 

MISURE DI SOSTEGNO AL CARO BOLLETTE

Per fronteggiare l’incremento dei costi dell’energia, le imprese potranno altresì richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, dei consumi effettuati dal 1.10.2022 al 31.03.2023 e fatturati entro il 30.09.2023. Tale facoltà è accordata agli importi relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale (utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici) eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo tra il 01.01.2021 e 31.12.2021.

 

 

MISURE URGENTI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO

In considerazione delle modifiche apportare alla c.d. lotteria degli scontrini ed ai necessari adeguamenti da effettuare ai misuratori fiscali, è accordato un credito d’imposta ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione/trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (cd. “dettaglianti”) pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 per ogni registratore telematico.

 

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUL SUPERBONUS 110%

CONDOMINI/EDIFICI INTERAMENTE POSSEDUTI O IN COMPROPRIETA’

Il superbonus passa dal 110% al 90% per le spese sostenute per gli interventi in condomini ed edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate già a decorrere dal 2023.

 

Tali soggetti possono tuttavia continuare a fruire della detrazione del 110% anche nel 2023 se è stata trasmessa la CILA entro il 25.11.2022 e se entro tale data la delibera condominiale (in caso di interventi condominiali) ha approvato l’esecuzione dei lavori.

 

Resta confermata la riduzione dell’aliquota al 70% per il 2024 ed al 65% per il 2025.

 

 

EDIFICI UNIFAMILIARI/UNITA’ FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI

Per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari è possibile beneficiare del superbonus al 110% con riguardo alle spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) se è stato completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

 

Per gli interventi avviati dal 01.01.2023 sugli edifici unifamiliari sarà invece possibile beneficiare del superbonus al 90% fino al 31.12.2023, a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale ed il reddito di riferimento non sia superiore a 15.000€ (si tratta di un nuovo meccanismo di calcolo basato sulla somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa dal contribuente e dai familiari, da dividere per un numero in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare).

 

Viotto Battiston & Partners

 

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