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Criptovalute – aspetti fiscali

Le criptovalute, come ad esempio i Bitcoin, sono un tipo di moneta utilizzata per le transazioni online oppure per finalità di investimento tramite la negoziazione elettronica, visto il loro importante trend di crescita sono divenute ormai da tempo un mezzo diffuso in tutto il mondo, pure in Italia e i possessori di questi strumenti sono ormai numerosi. Nonostante l’importante interesse dimostrato nei confronti di questi strumenti pochi sono i contribuenti che conoscono le disposizioni tributarie che lo disciplinano.

 

Obbligo di monitoraggio:

L’Amministrazione finanziaria ritiene che le criptovalute debbano essere indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi (quadro dedicato al monitoraggio degli investimenti posseduti all’estero) come le altre valute tradizionali detenute all’estero. L’obbligo di monitoraggio sussiste in quanto essendo una valuta virtuale non si sa esattamente dove siano tenuti i server e il luogo in cui avvengono le negoziazioni per questo motivo non è necessario indicare il paese di detenzione. Solamente se le chiavi crittografiche sono detenute da gestori o privati residenti viene meno l’obbligo di monitoraggio. In ogni caso non sono soggette al versamento di IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari, e conti correnti esteri).

 

Imposte sui redditi:

Il possesso da parte di privati di Bitcoin, o di altre valute virtuali, può generare un reddito (plusvalenza) quando la valuta virtuale viene convertita con altra valuta, tramite una cessione a termine o a pronti. La plusvalenza avrà un trattamento fiscale diverso a seconda della modalità contrattuale di negoziazione adottata:

  1. le cessioni di valute a termine, verrà tassata come reddito diverso indipendentemente dall’ammontare del portafoglio di valute “wallet” posseduto dal contribuente nel periodo d’imposta;
  2. le cessioni di valute a pronti invece, verrà assoggettata a tassazione solamente se il portafoglio detenuto dal contribuente ha una giacenza media superiore ad euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi.

In ogni caso, le plusvalenze generate dalle negoziazioni di valute virtuali dovranno essere dichiarate nel quadro RT della dichiarazione dei redditi e soggette a imposta sostituiva del 26%.

 

Cinzia Maluta

SCARICA LA PUBBLICAZIONE DEL 14.10.2021