Assegno temporaneo per figli minori
Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, diventerà operativo l’assegno unico “ponte” per i figli minori destinato a lavori autonomi, disoccupati o incapienti, ovvero a tutti coloro i quali sono estranei al meccanismo degli assegni familiari.
L’erogazione dell’assegno avverrà mensilmente da parte dell’INPS a condizione che, al momento della domanda, e per tutta la durata del beneficio, siano soddisfatti questi requisiti:
- il genitore richiedente sia:
- cittadino italiano o di un paese UE, ovvero cittadino extraUE in possesso del permesso di soggiorno UE;
- soggetto al pagamento delle imposte in Italia;
- domiciliato e residente in Italia con figli a carico di età non superiore a 18 anni;
- residente in Italia da almeno 2 anni o titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- il nucleo familiare del richiedente sia:
- in possesso di un ISEE in corso di validità inferiore a € 50.000.
L’assegno varia da 30 a € 217,80 mensili per minore, in funzione del valore ISEE e del numero dei figli minori del nucleo familiare.
Le domande dovranno essere presentate ad INPS (in autonomia o attraverso gli Istituti di patronato-Caf) dal 1/7/2021 al 31/12/2021. L’assegno sarà erogato a partire dal mese di presentazione della domanda e, per le domande presentate entro il 30/09/2021, saranno comunque corrisposte le mensilità “arretrate” a partire da quelle di luglio.
L’assegno “temporaneo” è al momento compatibile con: il reddito di cittadinanza, eventuali altre misure simili, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l’assegno di natalità, il premio alla nascita, il fondo di sostegno alla natalità, le detrazioni fiscali per “figli a carico”.
Viotto Battiston & Partners