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Abolizione Esterometro dal 1° luglio – Disciplina del Reverse Charge esterno

Tempo di lettura: 5 minuti

Destinatari: Amministrativi

 

 

Ricordiamo che dal 1° luglio 2022 sarà obbligatorio inviare tramite lo Sdi, con fattura elettronica, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non residenti. Tale obbligo farà venir meno l’invio trimestrale della comunicazione delle operazioni transfrontaliere cd. “esterometro”.

 

Di seguito si riepilogano, sia per la fatturazione attiva che per quella passiva, i termini e modalità di trasmissione allo SdI.

 

OPERAZIONI ATTIVE

 

Fattura immediata: deve essere trasmessa allo SDI entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi; in tal caso si emetterà una fattura tipo TD01.

Fattura differita: deve essere trasmessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, utilizzando il tipo fattura TD24 o TD25. La fattura differita può essere emessa nei seguenti casi:

  • per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione;
  • per le cessioni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente.

Nel caso di operazioni effettuate nei confronti di soggetti non identificati in Italia, nel campo “codice destinatario” dovranno essere indicate le 7 X: “XXXXXXX”.

 

Si ricorda che il nuovo obbligo non riguarda le:

  • esportazioni (art. 8, co. 1, lett. a) e b)) e in più in generale tutte le operazioni giustificate da bolletta doganale;
  • le cessioni a distanza (e-commerce) verso privati esteri, non giustificate da fattura che transitano per la piattaforma Oss (mentre per le operazioni gestite con la procedura Oss, ma certificate da fattura, è obbligatoria la comunicazione tramite lo SdI;
  • cessioni nei confronti di viaggiatori Extra UE (art. 38-quater DPR 633/72 per le quali si utilizza il sistema OTELLO.

 

 

OPERAZIONI PASSIVE

 

Per le fatture di acquisto ricevute da soggetti non stabiliti in Italia l’integrazione o l’autofattura emesse tramite il sistema interscambio (SdI), i termini di trasmissione e i “tipi di documenti” sono diversi a seconda delle diverse operazioni effettuate. Elenchiamo di seguito una sintesi di principali casi e a seguire anche una tabella riepilogativa.

 

Ricordiamo che sussiste l’obbligo di comunicazione allo SdI anche per le integrazioni e le autofatture relative ad operazioni fuori campo IVA, non imponibili o esenti (nb.: i costi per alberghi e ristoranti all’estero, se annotati nei registri IVA, dovranno essere integrati/autofatturati con il tipo documento TD17 e codice natura N2.2).

 

Integrazione/autofattura per acquisto di SERVIZI dall’estero ( TD17 )

 

Utilizzabile in caso di fatture ricevute per acquisto di servizi da soggetti comunitari e extracomunitari, per le quali le modalità e termini di trasmissione del documento e registrazioni dell’operazione ai fini IVA sono le seguenti:

 

  • Servizi generici (7 ter DPR 633/72) rese da soggetti Intra UE à la fattura deve essere integrata (TD17) e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento facendo concorrere l’IVA al periodo nel quale è stato ricevuto il documento fiscale.

 

  • Servizi generici (7 ter DPR 633/72) rese da soggetti Extra UE à l’autofattura (TD17) deve essere trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ed entro lo stesso termine deve essere registrata ai fini IVA facendo concorrere l’operazione alla liquidazione IVA del mese di effettuazione della stessa.

 

  • Servizi in deroga all’art. 7 ter DPR 633/72 resi da soggetti Intra UE à la fattura deve essere integrata (TD17) e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento facendo concorrere l’IVA al periodo di ricevimento del documento fiscale.

 

  • Servizi in deroga all’art. 7 ter DPR 633/72 resi da soggetti Extra UE à l’autofattura (TD17) deve essere trasmessa entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione, mentre la registrazione ai fini Iva dovrà essere fatta entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione facendo concorrere l’operazione alla liquidazione IVA del mese di effettuazione della stessa.

 

Integrazione per acquisti di BENI intracomunitari ( TD18 )

 

Per gli acquisti di beni effettuati da soggetti intracomunitari, cioè acquisti intervenuti tra operatori comunitari iscritti al VIES con trasferimento fisico dei beni tra due diversi Paesi UE, l’integrazione tramite la fattura elettronica dovrà essere fatta indicando come “tipo documento” TD18 e indicando l’imponibile e l’IVA dovuta. L’integrazione elettronica dovrà essere trasmessa entro 15 del mese successivo alla ricezione del documento. L’integrazione dovrà contenere all’interno della sezione “Dati generali” la data di effettuazione dell’operazione. Per quanto riguarda la registrazione, questa deve essere fatta nei registri IVA vendite e acquisti entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura facendo concorrere l’IVA alla liquidazione relativa al periodo di ricezione della stessa.

 

Integrazione/autofattura per per “acquisti di beni che si trovano già nel territorio nazionale” da soggetti esteri (Intra ed Extra UE) (TD19)

 

Per tutte le operazioni per le quali si riceve una fattura cartacea Extra o Intra UE per acquisti di beni già presenti nel territorio Italiano (art. 17 co. 2 DPR 633/72) – tipologia frequente negli acquisti on-line – l’integrazione e autofattura elettronica dovranno rispettare i seguenti termini e modi:

 

  • Acquisto “interno” di beni da cedente Intra UE àla fattura dovrà essere integrata (TD19) e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento, facendo concorrere l’IVA alla liquidazione relativa al periodo di ricezione della stessa.

 

  • Acquisto “interno” di beni da cedente Extra UE: l’autofattura (TD19) dovrà essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (coincidente con la consegna/spedizione dei beni oppure pagamento se anteriore all’emissione della fattura). Per quanto riguarda la registrazione ai fini IVA questa deve essere fatta nei registri IVA vendite e acquisti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione facendo concorrere l’IVA alla liquidazione relativa al periodo di effettuazione della stessa.

 

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Viotto Battiston & Partners

 

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