Riforma determinazione reddito di lavoro autonomo
RIFORMA DETERMINAZIONE REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
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Interessati: lavoratori autonomi
Il D.Lgs 192/2024, in vigore dal 31.12.2024, ha introdotto significative modifiche sulla determinazione del reddito per i lavoratori autonomi. Gran parte delle disposizioni avranno efficacia già a partire dalla quantificazione del reddito 2024. Vi illustriamo gli aspetti principali.
1.Ampliamento gli elementi che si qualificano come compenso professionale
Viene considerato compenso professionale qualsiasi somma e valore a qualunque titolo percepita nel periodo d’imposta riconducibile all’attività artistica o professionale.
Restano in ogni caso irrilevanti ai fini della determinazione del reddito da lavoro autonomo le somme corrisposte a titolo di indennizzo delle perdite effettivamente subite (c.d. “danno emergente”), in quanto svolgono una mera funzione di reintegrazione patrimoniale.
2.Criterio di imputazione temporale
Viene confermato il criterio di cassa (salvo alcune eccezioni come, ad esempio, gli ammortamenti) come criterio d’imputazione per la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi ma viene introdotta una modifica all’imputazione dei compensi percepiti nell’anno successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti (es. bonifico ordinato il 30.12.24 e ricevuto il 02.01.25): la nuova norma prevede infatti che le somme percepite nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state corrisposte si imputano al periodo d’imposta in cui sorge l’obbligo per il pagante/sostituto d’imposta ad effettuare la ritenuta (dicembre 2024 nel caso dell’esempio).
3.Riaddebito delle spese comuni di studio
La norma, allineandosi alla vigente prassi dell’Agenzia delle Entrate, prevede che non concorrono a formare il reddito del professionista le somme percepite a titolo di riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute (es.: telefono, energia elettrica, segreteria etc) per l’uso comune degli immobili, anche promiscuo, funzionali all’esercizio dell’attività e pertanto:
- le somme addebitate agli altri professionisti non rilevano quali componenti positivi di reddito;
- il costo sostenuto può essere dedotto solo al netto della parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri.
4.Rimborsi spese
In merito ai rimborsi spese, fino all’entrata in vigore delle attuali disposizioni, occorreva distinguere principalmente due casi:
- i rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del cliente (es. pagamento di imposte o di altre formalità) >> tali importi non concorrevano alla formazione del reddito a condizione che la spesa fosse documentata ed intestata al cliente;
- i rimborsi delle spese sostenute in nome proprio ma per conto del cliente (es. vitto e alloggio in occasione di una due diligence commissionata dal cliente) >> gli importi addebitati al cliente venivano assimilati a compensi, fatturati e assoggettati a ritenuta d’acconto ed i costi, specularmente, venivano dedotti dal reddito;
Dal 01.01.2025, si modifica il trattamento della seconda casistica prevedendo che, i rimborsi delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente non concorrono più alla formazione del reddito imponibile e pertanto:
- dal lato “attivo” ci sarà l’inapplicabilità della ritenuta d’acconto e del contributo integrativo della cassa di previdenza privata (ove obbligatoria);
- dal lato “passivo”, i costi sostenuti (e rimborsati) saranno indeducibili.
Permane inalterato il trattamento IVA delle spese riaddebitate.
Se il committente non rimborsa le spese addebitategli, la modifica normativa prevede inoltre una specifica disciplina affinché il lavoratore autonomo non resti inciso dell’indeducibilità del costo. Viene infatti stabilito che le eventuali spese non rimborsate divengano deducibili dalla data in cui:
- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a procedure estere equivalenti;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è rimasta infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto (es. dopo 3 anni ex art. 2956, n. 2, c.c);
- e in ogni caso, per le spese di modesta entità (ovvero < 500 euro, tenendo conto anche del compenso relativo), si ha la deducibilità se non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione (deducibili a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale scade l’anno).