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Novità iva per gli enti sportivi

NOVITA’ IVA PER GLI ENTI SPORTIVI

                                                                                                                                   Destinatari: Associazioni e Società sportive

Tempo di lettura: 1 minuto

 

Dal 01.01.2025, salvo proroghe, entreranno in vigore le modifiche degli artt. 4 e 10 del D.P.R. 633/1972 da cui deriveranno significativi cambiamenti negli obblighi fiscali e amministrativi per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD). 

Queste modifiche prevedono in sintesi quanto segue:

  • le prestazioni sportive rese in favore di soci e tesserati delle ASD e SSD non risulteranno più fuori campo iva (art. 4);
  • “le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni e società sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport” risulteranno esenti ai fini iva (art. 10).

 

Ne consegue che, dall’ 1.01.2025, tutte quelle prestazioni sportive rese dalle ASD/SSD nei confronti di qualsiasi persona fisica (socio/associato/tesserato o mero frequentatore) beneficeranno indistintamente dell’esenzione Iva ex art. 10 D.P.R. 633/1972.

Ad esempio, l’affitto campi, piscine, ecc. a favore di soggetti che praticano sport possono essere considerate prestazioni strettamente connesse che, ai fini Iva, godono dell’esenzione. Resta fermo che tali attività (cosiddette “diverse” ex art. 9 D.Lgs. 36/2021) sono commerciali a fini imposte dirette.

 

Le ASD e SSD in regime L.398/1991 potranno tuttavia continuare a beneficiare di:

– esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili;

– esonero dalla certificazione dei corrispettivi e dalla conseguente memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate;

– esonero dall’emissione di fatture, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione e pubblicità;

– esonero dalla registrazione e dai connessi adempimenti Iva.

Coloro che invece non hanno aderito al regime L.398/1991, a partire dall’ 1.01.2025, saranno tenuti a emettere fattura e/o certificare e trasmettere i corrispettivi, con riferimento a tutte le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese alle persone che esercitano lo sport, inclusi i servizi didattici e formativi.

 

Più in dettaglio:

  • tale obbligo si applicherà sia per le prestazioni rese a soci e tesserati, sia per quelle fornite a clienti occasionali o non tesserati;
  • le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico;
  • la fattura elettronica dovrà essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita;
  • con il nuovo regime di esenzione Iva, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche saranno tenute, in linea generale, a certificare i corrispettivi ricevuti per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport;
  • vi sarà l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate (per adempiere gli enti sportivi dovranno dotarsi di un registratore telematico o utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate).

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

 

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