Bonus edilizi: ulteriori vincoli a cessione/sconto
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Vi forniamo una sintesi delle principali novità introdotte dal DL 39/2024 (c.d. DL Agevolazioni fiscali) in materia di opzione per la cessione del credito / sconto in fattura dei “bonus edilizi”.
“STOP” A CESSIONE CREDITO / SCONTO IN FATTURA “BONUS EDILIZI”
Bonus edilizi in generale
A decorrere dal 30.3.2024 non possono più optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura nemmeno gli interventi posti in essere da istituti autonomi case popolari (IACP) ed “enti equivalenti”, cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed ONLUS, Organismi di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale. Non ricadono nel divieto le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.3.2024:
- risulti presentata la “CILA superbonus”, per interventi agevolati con superbonus diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA-S, per interventi agevolati con superbonus effettuati dai condomini;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per interventi agevolati con superbonus che consistono nella demolizione e ricostruzione degli edifici;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, per interventi diversi da quelli agevolati con superbonus;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, per gli interventi di “edilizia libera” per i quali non occorre presentare un titolo abilitativo, agevolati con detrazioni diverse dal superbonus.
Per quanto attiene a tutti gli altri interventi in essere al 16.02.2023 – già oggetto del DL 11/2023 (es. intervento su parti comuni condominiali) – a decorrere dal 30.03.2024 potranno optare per la cessione del credito o per lo sconto soltanto se a tale data hanno sostenuto delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati.
Bonus “barriere architettoniche 75%”
In tal caso, per le spese sostenute dal 31.03.2024, la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura si applica soltanto agli interventi per i quali al 30.03.2024:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI REMISSIONE IN BONIS
Per le comunicazioni di cessione credito / sconto in fattura relative alle spese sostenute nell’anno 2023 ed alle rate residue delle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, aventi come termine d’invio il 4 aprile 2024, non sarà più possibile avvalersi della c.d. “remissione in bonis”.
DIVIETI SPECIFICI PER COMPENSAZIONI CREDITI DA “BONUS EDILIZI”
In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate o di atti di recupero, viene introdotto un divieto di compensazione “specifico” a valere sui crediti di imposta derivanti da bonus edilizi qualora gli importi, emergenti da detti ruoli e/o atti di recupero siano superiori ad euro 10.000 e per i quali
- siano decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, in assenza di provvedimenti di sospensione;
- o sia intervenuta decadenza dalla rateazione.
Il divieto opera fino a concorrenza dei predetti ruoli o carichi.
Con regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze dovranno essere definite le modalità di attuazione e la decorrenza di tale disposizione.
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Viotto Battiston & Partners