Novità 2026 di interesse generale
NOVITA’ 2026 DI INTERESSE GENERALE
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Segnaliamo alcune delle novità 2026 di interesse generale, contenute per lo più nella legge di bilancio 2026 (Legge 199/2025).
NUOVE ALIQUOTE IRPEF
Dal periodo d’imposta 2026, è prevista la riduzione dal 35% al 33% del secondo scaglione dell’aliquota IRPEF. Gli scaglioni delle aliquote IRPEF a partire dal 01.01.2026 sono i seguenti:
| Scaglione di reddito | Aliquota 2025 | Aliquota 2026 |
| Fino a 28.000€ | 23% | 23% |
| Da 28.001€ a 50.000€ | 35% | 33% |
| Oltre 50.000€ | 43% | 43% |
In capo ai contribuenti con un reddito superiore a 200.000 euro, dal periodo d’imposta 2026, viene neutralizzato il beneficio attraverso una riduzione di 440 euro dell’importo delle detrazioni d’imposta a fronte degli oneri con detraibilità al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie, a fronte delle erogazioni liberali a favore dei partiti politici (detrazione del 26%) ed a fronte dei premi di assicurazione per il rischio di eventi calamitosi (detrazione del 90%).
DIVIETO COMPENSAZIONE RUOLI SCADUTI
A partire dal 01.01.2026, riducendo la precedente soglia di euro 100.000, è previsto il divieto di compensazione di tutti i crediti erariali e di tutti i crediti di natura agevolativa per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 50.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di pagamento. È vietata la compensazione anche per la sola parte che eccede l’importo del ruolo. Non opera tale divieto solo se è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo o viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.
PRESUNZIONE DI IMPRENDITORIALITA’ PER LE LOCAZIONI BREVI
A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi affitta con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi e quindi accedere alla cedolare secca con aliquota del 26%, riducibile al 21% per un solo immobile.
Dal 2021 è stata infatti introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve di un determinato numero di appartamenti e, dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con tale regime è stata di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di necessaria apertura di una posizione IVA ed i conseguenti risvolti contributivi.
A seguito delle novità della legge di bilancio 2026, a decorrere dal 01.01.2026, tale soglia viene dimezzata e quindi la “nuova presunzione di imprenditorialità” scatta a decorrere da 3 appartamenti affittati in locazione breve.
NUOVA ALIQUOTA SU RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI
A partire dal 01.01.2026 l’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) viene incrementata dal 18% al 21%.
Con tale versamento le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potranno rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni al di fuori dell’ambito d’impresa alla data del 1° gennaio di ciascun anno a condizione che entro il 30 novembre (successivo) un professionista abilitato predisponga ed asseveri apposita perizia di stima del valore della partecipazione e che il contribuente interessato versi l’unica o la prima rata (in caso di rateizzazione, le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo).
Resta invece invariata al 18% l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei terreni agricoli ed edificabili.
DEDUCIBILITA’ CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Viene incrementato da 5.164,57 euro a 5.300 euro il limite annuo di deducibilità fiscale dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore o dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
ESENZIONE DALL’IRPEF PER REDDITI FONDIARI DI CD E IAP
Anche per il 2026 viene prorogato il trattamento di favore riservato ai redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola ed ovvero:
- fino a 10.000 euro, interamente esenti da IRPEF;
- da 10.000 euro a 15.000 euro, esenti per il solo 50%;
- oltre i 15.000 euro, interamente imponibili IRPEF.
CONTRIBUTI LIBRI SCOLASTICI E FREQUENZA SCUOLE PARITARIE
A decorrere dal 2026, a favore dei nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro che non hanno goduto di altre forme di sostegno assimilabili, viene istituito un fondo per l’erogazione di contributi da destinare alle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, destinate alla scuola secondaria di primo grado.
A favore di nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro viene altresì riconosciuto un contributo massimo di 1.500 euro per studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado oppure il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado.
Le modalità attuative dovranno essere definite da appositi decreti ministeriali.
BONUS MAMME 2026
Per il 2026 viene riproposto il “bonus mamme” di 60 euro mensili erogato da INPS a favore delle lavoratrici madri dipendenti (esclusi i lavoratori domestici) o autonome (iscritte sia a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, alla Gestione separata INPS o iscritte alle casse di previdenza professionali) che siano titolari di reddito di lavoro fino a 40.000 euro e madri 2 figli o 3 figli.
Il contributo sarà riconosciuto dall’INPS, previa presentazione di apposita richiesta.
ISEE – FRANCHIGIE PRIMA CASA E SCALA DI EQUIVALENZA
Ai fini di determinate prestazioni assistenziali (assegno di inclusione, supporto per la formazione e il lavoro, assegno unico e universale, contributo asilo nido, contributo per forme di supporto presso la propria abitazione e bonus nuovi nati) vengono introdotte delle modifiche al calcolo dell’indicatore ISEE per ciò che attiene la casa di abitazione e la scala di equivalenza:
– viene ampliata la “franchigia prima casa” ed il valore della casa di abitazione, per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 91.500 euro o di 120.000 euro (per i nuclei familiari residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane), incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo;
– vengono incrementate le maggiorazioni relative al numero di figli come segue: 0,1 in caso di nuclei familiari con 2 figli, 0,25 in caso di 3 figli, 0,40 in caso di 4 figli e 0,55 in caso di almeno 5 figli.
DIMINUZIONE DEL TASSO LEGALE
A partire dal 1° gennaio 2026, il tasso di interesse legale passa dall’attuale 2% al 1,6% in ragione d’anno.
SOPPRESSIONE CARTA IDENTITA’ CARTACEA
Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/1157 le carte di identità cartacee non soddisfano più i requisiti minimi di sicurezza e, per questo motivo, dal 03.08.2026 cesseranno di avere validità, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.