Novità 2026: imprese e lavoratori autonomi
NOVITA’ 2026:
IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
Tempo di lettura: 9 minuti
Destinatari: imprenditori e lavoratori autonomi
Segnaliamo alcune delle novità principali per il 2026, per lo più contenute nella legge di bilancio 2026 (Legge 199/2025).
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI
Dal 2026 le società di capitali potranno continuare a tassare il 5% e le società di persone e le imprese individuali il 40%/49,72%/58,14% dei dividendi conseguiti, a condizione che la partecipazione detenuta:
– sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
– ovvero, in alternativa, la stessa abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.
Se i requisiti di partecipazione minima non dovessero essere rispettati, i dividendi saranno integralmente imponibili.
Il nuovo requisito si applica alle distribuzioni deliberate a partire dal 01.01.2026.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PEX
Dal 2026 le società di capitali potranno continuare a tassare il 5% e le società di persone e le imprese individuali il 40%/49,72%/58,14% delle plusvalenze conseguite dalla cessione di partecipazioni, a condizione che la partecipazione detenuta:
– sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
– ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.
Se i requisiti di partecipazione minima non dovessero essere rispettati, le plusvalenze saranno integralmente imponibili.
Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle cessioni di partecipazioni acquisite a partire dal 01.01.2026.
Permangono gli ulteriori requisiti per la participation exemption ed ovvero: periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali.
FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE
Dal 2026 le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali, patrimoniali e partecipazioni (diverse da quelle esenti ex art. 87 del TUIR) saranno tassate per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate” e viene quindi meno la facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta (per i beni posseduti da più di 3 anni).
Rimane invece invariata la possibilità di frazionare in un massimo di 5 periodi d’imposta le plusvalenze realizzate da cessione di azienda.
TFR A FONDO TESORERIA INPS
La legge di bilancio 2026 amplia la categoria di imprese che saranno tenute a destinare al Fondo Tesoreria INPS il TFR aziendale nel caso in cui i dipendenti non lo abbiano devoluto alla previdenza complementare. Viene previsto che:
– per il biennio 2026-2027 (già dal TFR maturato a partire dal 01.01.2026) l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS si estenda ai datori di lavoro che hanno già raggiunto o superato la soglia dei 60 dipendenti medi nel corso dell’anno solare 2025 (o in anni precedenti);
– per gli anni dal 2028 al 2031 tale soglia scenda a 50 dipendenti medi ed a partire dal 2032 a 40 dipendenti medi.
Nella disciplina previgente, per i datori di lavoro in attività 31.12.2006, il limite dimensionale di 50 unità veniva calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori nel 2006 mentre, per gli altri datori di lavoro, veniva presa a riferimento la media dei lavoratori nell’anno solare di inizio attività. L’attuale modifica può quindi interessare una significativa platea di aziende.
TFR A PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Dal 01.07.2026 il TFR dei neoassunti del settore privato di prima occupazione sarà conferito a previdenza complementare salvo che i diretti interessati non esprimano una scelta diversa nei 60 giorni successivi all’assunzione ed ovvero:
- a) il conferimento a una forma di previdenza complementare liberamente scelta;
- b) il mantenimento del TFR in azienda.
L’eventuale adesione alla previdenza complementare avverrà secondo il seguente ordine.
– verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi (anche territoriali o aziendali) e, in caso di pluralità di Fondi, alla forma a cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale;
– in assenza degli accordi o di contratti collettivi, al Fondo Cometa (destinazione residuale).
Nel caso i cui il lavoratore non sia di prima occupazione e sia già iscritto ad un Fondo pensione, entro 60 giorni dalla data di assunzione, dovrà indicare a quale forma pensionistica versare il TFR maturando.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN S.S.
Vengono riaperti al 30.09.2026 i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
I benefici fiscali sono:
- l’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati/ceduti o derivanti dalla trasformazione;
- l’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate;
- la possibilità di applicare agli immobili (ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva) il valore catastale invece del valore normale;
- il dimezzamento dell’aliquota dell’imposta di registro eventualmente dovuta ed il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Le società interessate saranno tenute a versare le imposte sostitutive dovute per il 60% entro il 30.9.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.
ESTROMISSIONE IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE
Vengono riaperti al 31.05.2026 i termini per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali detenuti dall’imprenditore individuale.
I benefici fiscali sono:
- l’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate;
- la possibilità di applicare agli immobili (ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva) il valore catastale invece del valore normale.
Gli interessati saranno tenuti a versare l’imposta sostitutiva dovuta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.06.2027.
AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA
Viene riproposto l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione in regime di sospensione di imposta. Potranno essere affrancate, in tutto o in parte, tutte le riserve in sospensione di imposta esistenti al 31.12.2024 e per l’importo che residua al 31.12.2025, indipendentemente dalla legge da cui derivano, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP con aliquota del 10%. L’imposta dovrà essere versata in 4 rate di pari importo a partire dal 30/06/2026.
RIFINANZIAMENTO LEGGE SABATINI
Viene rifinanziato il contributo statale in conto interessi sugli investimenti effettuati dalle PMI (la c.d. Nuova Sabatini).
DEROGA PER LA VALUTAZIONE TITOLI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE
Anche per il 2026, in deroga agli ordinari criteri di valutazione in bilancio, i soggetti che adottano i principi contabili nazionali potranno evitare la svalutazione dei titoli dell’attivo circolante in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole. A fronte di ciò, è previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.
BLOCCO DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLE P.A.
Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso e, in caso affermativo, devono sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.
Dal 2026, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni dovranno effettuare a favore dei professionisti, il blocco dei pagamenti si sarà attivato per qualsiasi ruolo, indipendentemente dall’importo.
UTILIZZO DATI FATTURE PER PIGNORAMENTO
Ai fini delle procedure esecutive presso terzi, verranno messe a disposizione dell’Agente della Riscossione i dati delle fatture elettroniche.
BUONI PASTO ELETTRONICI
Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di esenzione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.
CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETTARIO
Anche per il 2026 il limite dei redditi di lavoro dipendente ed assimilato percepibili viene confermato ad euro 35.000. Ai fini dell’accesso o della permanenza nel regime forfettario nel 2026, occorrerà quindi appurare che i redditi di lavoro dipendente, pensione o assimilati percepiti nel 2025 siano stati inferiori a 35.000 euro.
CREDITO D’IMPOSTA 4.0 PER SETTORE AGRICOLO
Viene introdotto un credito d’imposta del 40% per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0 dal 01.01.2026 al 28.09.2028 fino a un milione di euro.
CREDITO D’IMPOSTA PER DESIGN
Viene prorogato nel 2026 il credito d’imposta del 10% per attività di design e ideazione estetica. Il credito spetta nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro di spese ammissibili ed è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO
Per il 2026 e 2027 viene ridotta dal 5% al 1% l’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INCREMENTI CONTRATTUALI
Per il solo 2026 viene introdotta l’imposta sostitutiva (facoltativa) del 5% sugli incrementi retributivi accordati ai lavoratori dipendenti del settore privato con redditi fino a 33.0000 euro e derivanti dai rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 01.01.2024 ed il 31.12.2026.
IMPOSTA SOSTITUTIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO NEL PRIVATO
Per il solo 2026 viene introdotta l’imposta sostitutiva (facoltativa) del 15% sul trattamento accessorio (es. maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi/di riposo, indennità di turno etc) dei dipendenti del settore privato con redditi fino a 40.0000 euro.
I compensi possono essere assoggettati a imposta sostitutiva fino a 1.500 euro annui.
IMPOSTA SOSTITUTIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO NEL PUBBLICO
Per il solo 2026 viene introdotta l’imposta sostitutiva (facoltativa) del 15% sul trattamento accessorio dei dipendenti del settore pubblico con redditi fino a 50.0000 euro.
I compensi possono essere assoggettati a imposta sostitutiva fino a 800 euro annui.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLO STRAORDINARIO DEGLI INFERMIERI
Per il 2026 l’imposta sostitutiva del 5% sugli straordinari degli infermieri dipendenti delle aziende sanitarie e degli enti del SSN viene estesa anche ai dipendenti delle RSA e delle altre strutture sanitarie private accreditate.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE HORECA
Per i primi 9 mesi del 2026 viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti (con redditi fino a 40.000 euro) degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e a quello straordinario effettuati nei giorni festivi.
RITENUTA SU TRANSAZIONI COMMERCIALI TRA IMPRESE
A partire dal 2028 sarà introdotta una nuova ritenuta dello 0,5% (1% dal 2029) a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare a tutti i corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, a fronte di tutte le fatture concernenti transazioni B2B.
La ritenuta non si applicherà alle prestazioni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:
– risultano aver aderito al concordato preventivo biennale;
– si trovano in regime di adempimento collaborativo.
Dovranno seguire appositi provvedimenti attuativi.
DICHIARAZIONE IVA OMESSA
Dal 2026 viene introdotta una apposita liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa tramite la quale saranno liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:
– dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);
– dai corrispettivi telematici trasmessi;
– dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. ”LIPE”).
A tal fine si considereranno omesse anche le dichiarazioni presentate ma prive dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta (i quadri VE e VF).
L’esito della liquidazione sarà reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria in cui saranno presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell’imposta dovuta. Se gli importi saranno pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la sanzione sarà ridotta al 40%. Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione.
TAX FREE SHOPPING
Con riferimento alla disciplina di non imponibilità IVA per gli acquisti di beni effettuati in Italia, da parte di “privati consumatori” residenti al di fuori dall’Unione europea, è prevista:
- la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA, previa emanazione di apposito provvedimento attuativo;
- l’estensione, da quattro a sei mesi, del termine previsto per la restituzione al cedente della fattura vistata in Dogana.
CONTRIBUTO SUI PACCHI EXTRA-UE DI MODICO VALORE
Viene istituito un contributo di 2 euro sulle spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea e di valore fino a 150 euro. Sarà riscosso dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.
COMUNICAZIONE PER USO CONTANTI CON TURISTI ESTERI
Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto, i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.
INCENTIVO ASSUNZIONE DI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO
Per il 2026 viene prevista l’introduzione di un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi, a favore dell’assunzione di personale a tempo indeterminato.
INCENTIVO ASSUNZIONE DI LAVORATRICI MADRI
Viene introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI
Dal 2026 viene introdotto un particolare sistema di incentivazione per i datori di lavoro che trasformano il contratto di lavoro da full a part time (orizzontale o verticale) o rimodulano la percentuale di lavoro (in caso di contratto a tempo parziale) con una riduzione dell’orario di almeno il 40%, in favore delle lavoratrici o dei lavoratori con almeno tre figli conviventi e fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
In tali situazioni sarà riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.
ENASARCO: ALIQUOTE E MASSIMALI
Per il 2026 restano confermate le aliquote Enasarco:
– aliquota previdenziale al 17,00% (di cui metà – cioè 8,50% – a carico agente);
– l’aliquota assistenziale dovuta dai preponenti che si avvalgono di “agenti – società di capitali” al 4%.
Al momento i valori dei massimali sono: €30.057 per gli agenti plurimandatari e €45.085 per gli agenti monomandatari. I minimali sono: €507 per gli agenti plurimandatari e €1.011 per gli agenti monomandatari.
Consigliamo di monitorare il sito della Fondazione Enasarco per verificare l’applicazione di eventuali aggiornamenti ISTAT.
INPS: ALIQUOTE
L’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps è al momento pari al 26,07% (resta invariata al 24% quella per gli iscritti ad altra gestione e pensionati).
Al momento l’aliquota per i collaboratori coordinati e continuativi e per le altre figure iscritte esclusivamente alla Gestione separata, non titolari di partita Iva (es. amministratori) è pari al 35,03%.
Al momento le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione degli artigiani e dei commercianti sono pari, rispettivamente, al 24,00% (25,00% superato lo scaglione di € 55.448) ed al 24,48% (25,48% superato lo scaglione di € 55.448).