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Fatturazione elettronica: nuove specifiche tecniche

FATTURAZIONE ELETTRONICA: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

Destinatari: Responsabili Amministrativi

Tempo di lettura: 2 minuti

 

 

A partire dal 1° aprile 2025 entrerà in vigore la nuova versione (la n. 1.9) delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica. Con l’occasione vi informiamo delle principali novità in materia.

 

TD29 per omessa o irregolare fattura

Viene introdotto il tipo documento TD29, che dovrà essere utilizzato dall’acquirente o dal committente tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione nei suoi confronti (art. 6, co. 8, del D.Lgs. 471/97, come modificato dal D.Lgs. 87/2024).

L’adempimento dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine previsto per l’emissione della fattura omessa o dalla data di emissione della fattura irregolare, pena l’applicazione di una sanzione pari al 70% dell’IVA dovuta, con un minimo di 250 euro.

Prime delle modifiche, l’acquirente/committente che non riceveva la fattura o ne riceveva una irregolare doveva emettere un’autofattura, pagare l’IVA e solo dopo poteva detrarla. Spesso ciò determinava una duplicazione dell’IVA perché l’acquirente/committente, pagando la prestazione, l’aveva già versata al venditore, ma non aveva potuto detrarla in mancanza di un documento valido. Oggi, invece, è sufficiente comunicare l’omessa o irregolare fatturazione con il tipo documento TD29.

Le specifiche tecniche al tipo documento TD29 chiariscono che:

  • il cedente/prestatore non può coincidere con il cessionario/committente;
  • il cedente/prestatore deve essere un soggetto nazionale (P.IVA con “IT”);
  • è obbligatorio inserire la partita IVA del cedente/prestatore.

Parallelamente, sempre dal 1° aprile 2025, il tipo documento “TD20” (utilizzato in precedenza per sanare ogni omessa/irregolare fatturazione) verrà utilizzato esclusivamente per regolarizzare operazioni soggette a reverse charge, sia nazionali che estere.

 

Nuovo regime transfrontaliero in franchigia IVA

E’ diventato operativo il nuovo regime transfrontaliero di franchigia da IVA previsto dal D.Lgs. n. 180/2024. Potreste quindi ricevere fatture estere, emesse da soggetti “minori” riconoscibili perché con numero di P.IVA seguito dal suffisso “EX”: queste fatture sono sottoposte ad un particolare regime agevolativo di non applicazione dell’iva.

 

Fatture semplificate

I soggetti che applicano i regimi di franchigia del forfettario o del transfrontaliero potranno emettere fatture semplificate oltre la soglia dei 400 euro.

 

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