Novità 2024 di interesse generale
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Segnaliamo alcune delle novità 2024 di interesse generale, contenute per lo più nella legge di bilancio 2024 (Legge 213/2023).
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Viene prorogata la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli e edificabili) e delle partecipazioni, confermandone anche l’applicabilità alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
Per il 2024, mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 16%., si potrà rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa.
Per la rideterminazione del valore, occorrerà che, entro il 30.06.2024, un professionista abilitato predisponga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno e che entro la stessa data venga pagata l’unica o la prima rata dell’imposta sostitutiva (le successive scadranno il 30.06.2025 ed il 30.06.2026 con maggiorazione del 3% annuo).
Plusvalenze da cessioni di fabbricati con interventi Superbonus
A decorrere dall’1.1.2024, saranno tassate le plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili (escluse le abitazioni principali) sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il superbonus, che si sono conclusi da non più di 10 anni rispetto all’atto di cessione. Per il calcolo della plusvalenza viene stabilito che:
- non si tiene conto del 100% delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito/sconto in fattura, se gli interventi agevolati sono stati conclusi da meno di 5 anni rispetto alla cessione;
- non si tiene conto del 50% delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito/sconto in fattura, se gli interventi agevolati sono stati conclusi da più di 5 anni rispetto alla cessione.
Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice Istat.
Sono esplicitamente esclusi da plusvalenza:
- gli immobili acquisiti per successione;
- gli immobili che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.
Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva del 26%.
Variazione catastale degli immobili oggetto di superbonus
Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, è consentito all’Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale.
Imponibilità della costituzione dei diritti reali immobiliari
Vengono inseriti tra i redditi diversi quelli “derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento” (es. usufrutto, diritti di superficie, uso, abitazione, enfiteusi o servitù prediale) ed assoggettati a tassazione in base agli scaglioni IRPEF, anche per immobili posseduti da oltre 5 anni (o oltre 10 anni in caso di “superbonus”).
Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro
A partire dal 1.07.2024, in presenza iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, viene introdotto un divieto di compensazione generalizzato nel modello F24.
Si precisa quanto segue:
- il divieto di compensazione si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti);
- vista l’ampia formulazione, il divieto dovrebbe applicarsi a tutti i crediti, anche quelli per agevolazioni indicati tipicamente nel quadro RU;
- i ruoli o gli accertamenti esecutivi devono riguardare “imposte erariali e relativi accessori” (es. imposte sui redditi, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, addizionali comunali e regionali, IRAP, IVA, registro etc) e quindi dovrebbero essere esclusi, a titolo esemplificativo, i ruoli inerenti a tributi locali, contributi previdenziali e premi INAIL;
- il divieto sembra permanere anche in presenza di un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.
Plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi
Viene eliminata la possibilità di applicare la misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo per l’imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d’impresa. Dal 01.01.2024 la plusvalenza sarà data dalla differenza tra il corrispettivo percepito o la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni altro onere inerente, ivi compresa l’imposta sulle successioni o donazioni, con esclusione degli interessi passivi. La plusvalenza sarà assoggettata all’imposta sostitutiva del 26%.
Nuove aliquote IVIE e IVAFE
Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri, anche se effettuati in data antecedente al 1.1.2024:
- l’IVIE passa dal precedente 0,76% all’1,06%;
- l’IVAFE viene incrementata dal 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.
Proroga per l’accesso al Fondo di garanzia prima casa
Viene prorogato per tutto il 2024 il Fondo di garanzia sui finanziamenti per la prima casa sino alla soglia massima dell’80% della quota capitale.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui:
- giovani coppie;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.
Bonus asili nido
Sono aumentati gli importi dei bonus asili nido/assistenza domiciliare per nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, per:
– i bambini nati a decorrere dall’1.1.2024 in famiglie con almeno un altro figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. “bonus secondo figlio”).
– i bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche nati o adottati a partire dall’1.1.2016.
Al verificarsi dei suddetti requisiti l’importo del bonus per tali soggetti arriverà a 3.600 euro annui.
Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
In via sperimentale per il biennio 2024-2025, i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 potranno riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti l’1.1.2024:
- non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria;
- né soggetti ad alcun obbligo contributivo.
Per i lavoratori del settore privato, l’onere per il riscatto potrà essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.
Violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all’estero
Sono elevate sino ad una somma ricompresa tra 100 euro e 500 euro le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all’inottemperanza degli obblighi anagrafici sanciti dall’Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale.
Le medesime sanzioni sono estese all’ipotesi di violazione degli obblighi dell’Anagrafe e censimento degli italiani all’estero (c.d. “AIRE”).
L’adempimento tardivo comporta una riduzione delle sanzioni sopra citate a un decimo.
Omesso trasferimento di residenza all’estero e dall’estero
È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, per ciascun anno in cui perduri la violazione, in relazione alle ipotesi di:
- inadempimento degli obblighi di comunicazione del trasferimento dall’estero nei termini;
- violazione dell’obbligo di dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero.
L’adempimento tardivo comporta una riduzione delle sanzioni sopra citate a un decimo.
Diminuzione del tasso legale
A partire dal 1° gennaio 2024, il tasso di interesse legale passa dall’attuale 5% al 2,50% in ragione d’anno.
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