Fatturazione elettronica con San Marino dal 1° luglio
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Destinatari: Amministrativi
Dal 1° luglio 2022, le operazioni con San Marino dovranno avvenire con fatturazione elettronica.
FATTURAZIONE ATTIVA:
L’emissione di una fattura elettronica per cessioni di beni spediti a San Marino verso operatori economici con numero identificativo sammarinese dovranno avvenire nel seguente modo:
- codice destinatario della fattura elettronica sarà 2R4GTO8;
- natura dell’operazione da indicare in fattura è N3.3 in quanto l’operazione è non imponibile art. 71 D.P.R. 633/1972;
- successivamente alla trasmissione del documento l’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino all’interno della sezione personale di Fatture e corrispettivi;
- se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ha convalidato l’operazione, il fornitore italiano, nei 30 giorni successivi dovrà emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Si ricorda che il momento di effettuazione di una cessione di beni con San Marino (e quindi l’obbligo di emissione della fattura) coincide con l’inizio del trasporto dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi della proprietà si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
FATTURAZIONE PASSIVA
Nel caso di acquisto da operatori sanmarinesi (muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino) di beni spediti o trasportati nel territorio italiano si dovrà procedere nel seguente modo:
- la fattura elettronica d’acquisto è trasmessa dall’ufficio tributario di San Marino al SdI, il quale la recapita al cessionario italiano che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate – sezione all’interno del portale di Fatture e corrispettivi;
- L’emissione della fattura da parte del cedente di San Marino può avvenire con o senza Iva;
a) Se la fattura elettronica è emessa con IVA: l’imposta verrà versata dall’operatore sammarinese al proprio ufficio tributario, che entro 15 giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti. L’Ufficio delle Entrate Italiano, sempre entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio delle Entrate chiede all’ufficio tributario sanmarinese di procedere ai necessari adeguamenti. L’esito positivo del controllo del versamento dall’IVA viene segnalato telematicamente nel portale dell’Agenzia delle Entrate al cessionario – sezione “Fatture corrispettivi”; da tale momento si può operare la detrazione dell’imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti D.P.R. 633/1972.
b) Se la fattura elettronica è emessa senza l’applicazione dell’IVA: l’operatore italiano dovrà assolvere l’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972. Pertanto dovrà obbligatoriamente integrare elettronicamente la fattura attraverso l’indicazione dell’ammontare dell’imposta e trasmettendo un file XML con Tipo documento TD19 da inviare allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Dopo tale operazione il soggetto italiano annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 (registrazione delle vendite) e 25 (registrazione degli acquisti) D.P.R. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.
Il cessionario italiano che non riceve la fattura, oppure riceve una fattura irregolare, deve provvede all’emissione della stessa o alla sua regolarizzazione entro il 30esimo giorno successivo alla scadenza dei 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, inviando un file XML con Tipo documento TD20 allo SdI e assolvendo all’imposta.
Viotto Battiston & Partners