{"id":2404,"date":"2026-01-22T16:28:20","date_gmt":"2026-01-22T15:28:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vbpartners.it\/?p=2404"},"modified":"2026-04-28T15:24:48","modified_gmt":"2026-04-28T13:24:48","slug":"novita-2026-imprese-e-lavoratori-autonomi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vbpartners.it\/en\/novita-2026-imprese-e-lavoratori-autonomi","title":{"rendered":"Novit\u00e0 2026: imprese e lavoratori autonomi"},"content":{"rendered":"<p><strong>NOVITA\u2019 2026:<\/strong><\/p>\n<p><strong>IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>Tempo di lettura: 9 minuti<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>Destinatari: <u>imprenditori e lavoratori autonomi<\/u><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Segnaliamo alcune delle novit\u00e0 principali per il 2026, per lo pi\u00f9 contenute nella legge di bilancio 2026 (Legge 199\/2025).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Dal 2026<\/strong> le <strong>societ\u00e0 di capitali<\/strong> potranno continuare a tassare il 5% e le <strong>societ\u00e0 di persone<\/strong> e le <strong>imprese individuali<\/strong> il 40%\/49,72%\/58,14% dei dividendi conseguiti, a condizione che la partecipazione detenuta:<\/p>\n<p>&#8211; sia <strong>almeno pari al 5% <\/strong>in termini di partecipazione al capitale;<\/p>\n<p>&#8211; ovvero, in alternativa, la stessa abbia un<strong> valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.<\/strong><\/p>\n<p>Se i requisiti di partecipazione minima non dovessero essere rispettati, i dividendi saranno integralmente imponibili.<\/p>\n<p>Il nuovo requisito si applica alle <strong>distribuzioni deliberate a partire dal 01.01.2026.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PEX<\/strong><\/p>\n<p><strong>Dal 2026<\/strong> le <strong>societ\u00e0 di capitali<\/strong> potranno continuare a tassare il 5% e le <strong>societ\u00e0 di persone<\/strong> e le <strong>imprese individuali<\/strong> il 40%\/49,72%\/58,14% delle plusvalenze conseguite dalla cessione di partecipazioni, a condizione che la partecipazione detenuta:<\/p>\n<p>&#8211; sia <strong>almeno pari al 5% <\/strong>in termini di partecipazione al capitale;<\/p>\n<p>&#8211; ovvero, in alternativa, abbia un<strong> valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.<\/strong><\/p>\n<p>Se i requisiti di partecipazione minima non dovessero essere rispettati, le plusvalenze saranno integralmente imponibili.<\/p>\n<p>Il nuovo requisito legato all\u2019entit\u00e0 della partecipazione si applica alle cessioni di <strong>partecipazioni acquisite a partire dal 01.01.2026<\/strong>.<\/p>\n<p>Permangono gli ulteriori requisiti per la participation exemption ed ovvero: periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalit\u00e0 ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Dal 2026<\/strong> le <strong>plusvalenze <\/strong>derivanti dalla<strong> cessione di beni strumentali<\/strong>, patrimoniali e partecipazioni (diverse da quelle esenti ex art. 87 del TUIR) saranno <strong>tassate per l\u2019intero<\/strong> ammontare <strong>nell\u2019esercizio in cui sono state \u201crealizzate\u201d<\/strong> e viene quindi meno la facolt\u00e0 di rateizzazione in 5 periodi d\u2019imposta (per i beni posseduti da pi\u00f9 di 3 anni).<\/p>\n<p>Rimane invece invariata la possibilit\u00e0 di <strong>frazionare <\/strong>in un massimo di<strong> 5 periodi d\u2019imposta <\/strong>le plusvalenze realizzate <strong>da cessione di azienda<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>TFR A FONDO TESORERIA INPS<\/strong><\/p>\n<p>La legge di bilancio 2026 amplia la categoria di imprese che saranno tenute a <strong>destinare al Fondo Tesoreria INPS il TFR aziendale<\/strong> nel caso in cui i dipendenti non lo abbiano devoluto alla previdenza complementare. Viene previsto che:<\/p>\n<p>&#8211; per il <strong>biennio 2026-2027<\/strong> (gi\u00e0 dal TFR maturato a partire dal 01.01.2026) l\u2019obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS si estenda ai datori di lavoro che hanno gi\u00e0 raggiunto o superato la <strong>soglia dei 60 dipendenti medi nel corso dell\u2019anno solare 2025<\/strong> (o in anni precedenti);<\/p>\n<p>&#8211; per gli anni <strong>dal 2028 al 2031<\/strong> tale soglia scenda a <strong>50 dipendenti medi<\/strong> ed a partire <strong>dal 2032 a 40 dipendenti medi<\/strong>.<\/p>\n<p>Nella disciplina previgente, per i datori di lavoro in attivit\u00e0 31.12.2006, il limite dimensionale di 50 unit\u00e0 veniva calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori nel 2006 mentre, per gli altri datori di lavoro, veniva presa a riferimento la media dei lavoratori nell\u2019anno solare di inizio attivit\u00e0. L\u2019attuale modifica pu\u00f2 quindi interessare una significativa platea di aziende.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>TFR A PREVIDENZA COMPLEMENTARE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Dal 01.07.2026<\/strong> il TFR dei <strong>neoassunti del settore privato di prima occupazione<\/strong> sar\u00e0 conferito <strong>a previdenza complementare salvo<\/strong> che i diretti interessati non esprimano una scelta diversa nei 60 giorni successivi all\u2019assunzione ed ovvero:<\/p>\n<ol>\n<li>a) il conferimento a una forma di previdenza complementare liberamente scelta;<\/li>\n<li>b) il mantenimento del TFR in azienda.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019eventuale adesione alla previdenza complementare avverr\u00e0 secondo il seguente ordine.<\/p>\n<p>&#8211; verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi (anche territoriali o aziendali) e, in caso di pluralit\u00e0 di Fondi, alla forma a cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell&#8217;azienda, salvo diverso accordo aziendale;<\/p>\n<p>&#8211; in assenza degli accordi o di contratti collettivi, al Fondo Cometa (destinazione residuale).<\/p>\n<p>Nel caso i cui il lavoratore non sia di prima occupazione e sia gi\u00e0 iscritto ad un Fondo pensione, entro 60 giorni dalla data di assunzione, dovr\u00e0 indicare a quale forma pensionistica versare il TFR maturando.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN S.S.<\/strong><\/p>\n<p>Vengono riaperti <strong>al 30.09.2026<\/strong> i termini per l\u2019effettuazione delle seguenti operazioni:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>assegnazione e cessione agevolata ai soci<\/strong> di beni immobili (con l\u2019eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;<\/li>\n<li><strong>trasformazione in societ\u00e0 semplice<\/strong> di societ\u00e0, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I benefici fiscali sono:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019imposizione <strong>sostitutiva dell\u20198% sulle plusvalenze<\/strong> realizzate sui beni assegnati\/ceduti o derivanti dalla trasformazione;<\/li>\n<li>l\u2019imposizione sostitutiva del <strong>13% sulle riserve in sospensione d\u2019imposta<\/strong> annullate a seguito delle operazioni agevolate;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di applicare agli immobili (ai fini del calcolo dell\u2019imposta sostitutiva) il valore catastale invece del valore normale;<\/li>\n<li>il <strong>dimezzamento dell\u2019aliquota dell\u2019imposta di registro<\/strong> eventualmente dovuta ed il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le societ\u00e0 interessate saranno tenute a <strong>versare le imposte sostitutive<\/strong> dovute per il 60% entro il <strong>30.9.2026<\/strong> e per il rimanente 40% entro il <strong>30.11.2026<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>ESTROMISSIONE IMMOBILE DELL\u2019IMPRENDITORE INDIVIDUALE<\/strong><\/p>\n<p>Vengono riaperti <strong>al 31.05.2026<\/strong> i termini per l\u2019estromissione agevolata degli immobili strumentali detenuti dall\u2019imprenditore individuale.<\/p>\n<p>I benefici fiscali sono:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019imposizione <strong>sostitutiva dell\u20198% sulle plusvalenze<\/strong> realizzate;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di applicare agli immobili (ai fini del calcolo dell\u2019imposta sostitutiva) il valore catastale invece del valore normale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Gli interessati saranno tenuti a <strong>versare l\u2019imposta sostitutiva<\/strong> dovuta per il 60% entro il <strong>30.11.2026<\/strong> e per il rimanente 40% entro il <strong>30.06.2027.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D\u2019IMPOSTA<\/strong><\/p>\n<p>Viene riproposto <strong>l&#8217;affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione<\/strong> in regime di sospensione di imposta. Potranno essere affrancate, in tutto o in parte, tutte le riserve in sospensione di imposta esistenti al 31.12.2024 e per l\u2019importo che residua al 31.12.2025, indipendentemente dalla legge da cui derivano, mediante il pagamento di <strong>un&#8217;imposta sostitutiva<\/strong> delle imposte sui redditi e dell&#8217;IRAP con aliquota del <strong>10%<\/strong>. L\u2019imposta dovr\u00e0 essere versata in 4 rate di pari importo<strong> a partire dal 30\/06\/2026.<\/strong><\/p>\n<p><strong>RIFINANZIAMENTO LEGGE SABATINI <\/strong><\/p>\n<p>Viene rifinanziato il contributo statale in conto interessi sugli investimenti effettuati dalle PMI (la c.d. Nuova Sabatini).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DEROGA PER LA VALUTAZIONE TITOLI NELL\u2019ATTIVO CIRCOLANTE<\/strong><\/p>\n<p>Anche per il <strong>2026<\/strong>, in deroga agli ordinari criteri di valutazione in bilancio, i soggetti che adottano i principi contabili nazionali potranno <strong>evitare<\/strong> la <strong>svalutazione dei titoli dell\u2019attivo circolante in base al valore di<\/strong> realizzazione desumibile dall\u2019andamento del <strong>mercato<\/strong>, fatta salva l\u2019ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole. A fronte di ci\u00f2, \u00e8 previsto l\u2019obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>BLOCCO DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLE P.A.<\/strong><\/p>\n<p>Gli enti pubblici e le societ\u00e0 a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare <strong>pagamenti di importo superiore a 5.000 euro<\/strong>, devono verificare presso l\u2019Agenzia delle Entrate-Riscossione se il <strong>creditore risulta moroso<\/strong> e, in caso affermativo, devono sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosit\u00e0 e l\u2019Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.<\/p>\n<p>Dal 2026, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni dovranno effettuare a favore dei <strong>professionisti<\/strong>, il <strong>blocco dei pagamenti si sar\u00e0 attivato per qualsiasi ruolo<\/strong>, indipendentemente dall\u2019importo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>UTILIZZO DATI FATTURE PER PIGNORAMENTO<\/strong><\/p>\n<p>Ai fini delle procedure esecutive presso terzi, verranno <strong>messe a disposizione <\/strong>dell\u2019Agente della Riscossione i dati delle<strong> fatture elettroniche<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>BUONI PASTO ELETTRONICI<\/strong><\/p>\n<p>Viene incrementata <strong>da 8 a 10 euro la soglia di esenzione<\/strong> dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETTARIO<\/strong><\/p>\n<p>Anche per il 2026 il <strong>limite dei redditi di lavoro dipendente<\/strong> ed assimilato percepibili viene confermato ad <strong>euro 35.000.<\/strong> Ai fini dell\u2019accesso o della permanenza nel regime forfettario nel 2026, occorrer\u00e0 quindi appurare che i redditi di lavoro dipendente, pensione o assimilati percepiti nel 2025 siano stati inferiori a 35.000 euro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>CREDITO D\u2019IMPOSTA 4.0 PER SETTORE AGRICOLO<\/strong><\/p>\n<p>Viene introdotto un credito d\u2019imposta del <strong>40% per le imprese del settore della produzione primaria<\/strong> di prodotti agricoli e del settore della pesca e dell\u2019acquacoltura che effettuano<strong> investimenti in beni <\/strong>materiali e immateriali<strong> strumentali 4.0 dal 01.01.2026 al 28.09.2028 <\/strong>fino a un milione di euro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>CREDITO D\u2019IMPOSTA PER DESIGN <\/strong><\/p>\n<p>Viene prorogato nel 2026 il <strong>credito d\u2019imposta del 10% per attivit\u00e0 di design e ideazione estetica.<\/strong> Il credito spetta nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro di spese ammissibili ed \u00e8 utilizzabile in compensazione in un\u2019unica quota annuale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO<\/strong><\/p>\n<p>Per il <strong>2026 e 2027<\/strong> viene <strong>ridotta dal 5% al 1%<\/strong> l\u2019imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d\u2019impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INCREMENTI CONTRATTUALI<\/strong><\/p>\n<p>Per il solo <strong>2026 <\/strong>viene introdotta l\u2019imposta sostitutiva (facoltativa) del <strong>5%<\/strong> sugli incrementi retributivi accordati ai lavoratori dipendenti del settore privato con <strong>redditi fino a 33.0000 euro<\/strong> e derivanti dai rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 01.01.2024 ed il 31.12.2026.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>IMPOSTA SOSTITUTIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO NEL PRIVATO<\/strong><\/p>\n<p>Per il solo 2026 viene introdotta l\u2019imposta sostitutiva (facoltativa) del <strong>15%<\/strong> sul <strong>trattamento accessorio<\/strong> (es. maggiorazioni e indennit\u00e0 per lavoro notturno, nei giorni festivi\/di riposo, indennit\u00e0 di turno etc) dei dipendenti del settore privato con redditi fino a 40.0000 euro.<\/p>\n<p>I compensi possono essere assoggettati a imposta sostitutiva fino a 1.500 euro annui.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>IMPOSTA SOSTITUTIVA TRATTAMENTO ACCESSORIO NEL PUBBLICO<\/strong><\/p>\n<p>Per il solo 2026 viene introdotta l\u2019imposta sostitutiva (facoltativa) del <strong>15%<\/strong> sul <strong>trattamento accessorio<\/strong> dei dipendenti del settore pubblico con redditi fino a 50.0000 euro.<\/p>\n<p>I compensi possono essere assoggettati a imposta sostitutiva fino a 800 euro annui.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLO STRAORDINARIO DEGLI INFERMIERI<\/strong><\/p>\n<p>Per il 2026 l\u2019imposta sostitutiva del <strong>5%<\/strong> sugli straordinari degli infermieri dipendenti delle aziende sanitarie e degli enti del SSN viene <strong>estesa<\/strong> anche ai dipendenti delle <strong>RSA<\/strong> e delle altre strutture sanitarie private accreditate.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE HORECA<\/strong><\/p>\n<p>Per i <strong>primi 9 mesi del<\/strong> <strong>2026<\/strong> viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti (con redditi fino a 40.000 euro) degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo un trattamento integrativo speciale pari al <strong>15%<\/strong> <strong>delle retribuzioni lorde<\/strong> corrisposte in relazione al lavoro notturno e a quello straordinario effettuati nei giorni festivi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>RITENUTA SU TRANSAZIONI COMMERCIALI TRA IMPRESE<\/strong><\/p>\n<p>A partire dal 2028 sar\u00e0 introdotta una <strong>nuova ritenuta dello 0,5% (1% dal 2029)<\/strong> a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare a tutti i corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell\u2019esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, a fronte di <strong>tutte le fatture concernenti transazioni B2B<\/strong>.<\/p>\n<p>La ritenuta non si applicher\u00e0 alle prestazioni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:<\/p>\n<p>&#8211; risultano aver aderito al concordato preventivo biennale;<\/p>\n<p>&#8211; si trovano in regime di adempimento collaborativo.<\/p>\n<p>Dovranno seguire appositi provvedimenti attuativi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DICHIARAZIONE IVA OMESSA<\/strong><\/p>\n<p>Dal 2026 viene introdotta una apposita <strong>liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa<\/strong> tramite la quale saranno liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:<\/p>\n<p>&#8211; dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);<\/p>\n<p>&#8211; dai corrispettivi telematici trasmessi;<\/p>\n<p>&#8211; dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. \u201dLIPE\u201d).<\/p>\n<p>A tal fine si considereranno<strong> omesse <\/strong>anche le <strong>dichiarazioni presentate ma prive dei quadri <\/strong>dichiarativi necessari<strong> per la liquidazione dell\u2019imposta<\/strong> (i quadri VE e VF).<\/p>\n<p>L\u2019esito della liquidazione sar\u00e0 reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria in cui saranno presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell\u2019imposta dovuta. Se gli importi saranno <strong>pagati entro i 60 giorni<\/strong> dal ricevimento della comunicazione, la <strong>sanzione sar\u00e0 ridotta al 40%<\/strong>. Non \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di dilazionare le somme n\u00e9 di effettuare i pagamenti tramite compensazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>TAX FREE SHOPPING<\/strong><\/p>\n<p>Con riferimento alla disciplina di <strong>non imponibilit\u00e0 IVA per gli acquisti<\/strong> di beni effettuati in Italia, <strong>da parte di \u201cprivati consumatori\u201d <\/strong>residenti al di <strong>fuori dall\u2019Unione europea<\/strong>, \u00e8 prevista:<\/p>\n<ul>\n<li>la definizione di modalit\u00e0 semplificate di <strong>rimborso dell\u2019IVA<\/strong>, previa emanazione di apposito provvedimento attuativo;<\/li>\n<li>l\u2019estensione, da quattro a <strong>sei mesi<\/strong>, del <strong>termine<\/strong> previsto per la <strong>restituzione<\/strong> al cedente <strong>della fattura<\/strong> vistata in Dogana.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>CONTRIBUTO SUI PACCHI EXTRA-UE DI MODICO VALORE<\/strong><\/p>\n<p>Viene istituito un <strong>contributo di 2 euro<\/strong> sulle <strong>spedizioni<\/strong> di beni provenienti <strong>da Paesi non appartenenti all\u2019Unione europea<\/strong> e di valore<strong> fino a 150 euro<\/strong>. Sar\u00e0 riscosso dagli Uffici delle Dogane all\u2019atto dell\u2019importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>COMUNICAZIONE PER USO CONTANTI CON TURISTI ESTERI<\/strong><\/p>\n<p>Viene elevato da 1.000 a <strong>5.000 euro<\/strong> il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto, i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all\u2019Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>INCENTIVO ASSUNZIONE DI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO<\/strong><\/p>\n<p>Per il 2026 viene prevista l\u2019introduzione di un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi, a favore dell\u2019<strong>assunzione di personale<\/strong> <strong>a tempo indeterminato<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>INCENTIVO ASSUNZIONE DI LAVORATRICI MADRI<\/strong><\/p>\n<p>Viene introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che assumono <strong>donne madri di almeno 3 figli di et\u00e0 minore di 18 anni<\/strong> e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>INCENTIVI PER TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI <\/strong><\/p>\n<p>Dal 2026 viene introdotto un particolare sistema di incentivazione per i datori di lavoro che trasformano il contratto di lavoro da full a part time (orizzontale o verticale) o rimodulano la percentuale di lavoro (in caso di contratto a tempo parziale) con una riduzione dell\u2019orario di almeno il 40%, in favore delle lavoratrici o dei lavoratori con almeno tre figli conviventi e fino al compimento del 10\u00b0 anno di et\u00e0 del figlio pi\u00f9 piccolo.<\/p>\n<p>In tali situazioni sar\u00e0 riconosciuto <strong>l\u2019esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali <\/strong>a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>ENASARCO: ALIQUOTE E MASSIMALI<\/strong><\/p>\n<p>Per il <strong>2026<\/strong> restano confermate le aliquote Enasarco:<\/p>\n<p>&#8211; aliquota previdenziale al <strong>17,00%<\/strong> (di cui met\u00e0 &#8211; cio\u00e8 8,50% &#8211; a carico agente);<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019aliquota assistenziale dovuta dai preponenti che si avvalgono di \u201cagenti \u2013 societ\u00e0 di capitali\u201d al 4%.<\/p>\n<p>Al momento i valori dei massimali sono: \u20ac30.057 per gli agenti plurimandatari e \u20ac45.085 per gli agenti monomandatari. I minimali sono: \u20ac507 per gli agenti plurimandatari e \u20ac1.011 per gli agenti monomandatari.<\/p>\n<p>Consigliamo di monitorare il sito della Fondazione Enasarco per verificare l\u2019applicazione di eventuali aggiornamenti ISTAT.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>INPS: ALIQUOTE<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla <strong>gestione separata<\/strong> Inps \u00e8 al momento pari al <strong>26,07%<\/strong> (resta invariata al 24% quella per gli iscritti ad altra gestione e pensionati).<\/p>\n<p>Al momento l\u2019aliquota per i collaboratori coordinati e continuativi e per le altre figure iscritte esclusivamente alla Gestione separata, non titolari di partita Iva (es. <strong>amministratori<\/strong>) \u00e8 pari al <strong>35,03%.<\/strong><\/p>\n<p>Al momento le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione degli <strong>artigiani e dei commercianti <\/strong>sono pari, rispettivamente, al <strong>24,00%<\/strong> (25,00% superato lo scaglione di \u20ac 55.448) ed al <strong>24,48%<\/strong> (25,48% superato lo scaglione di \u20ac 55.448).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.vbpartners.it\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/VB-NEWS-22.01.2026.pdf\">SCARICA LA VB NEWS DEL 22.01.2026<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NOVITA\u2019 2026: IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI Tempo di lettura: 9 minuti Destinatari: imprenditori e lavoratori autonomi &nbsp; Segnaliamo alcune delle novit\u00e0 principali per il 2026, per lo pi\u00f9 contenute nella legge di bilancio 2026 (Legge 199\/2025). &nbsp; MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI Dal 2026 le societ\u00e0 di capitali potranno continuare a tassare il 5% e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2407,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[21],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.9.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Novit\u00e0 2026: imprese e lavoratori autonomi - VBPartners<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.vbpartners.it\/en\/novita-2026-imprese-e-lavoratori-autonomi\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Novit\u00e0 2026: imprese e lavoratori autonomi - VBPartners\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"NOVITA\u2019 2026: IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI Tempo di lettura: 9 minuti Destinatari: imprenditori e lavoratori autonomi &nbsp; Segnaliamo alcune delle novit\u00e0 principali per il 2026, per lo pi\u00f9 contenute nella legge di bilancio 2026 (Legge 199\/2025). &nbsp; MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI Dal 2026 le societ\u00e0 di capitali potranno continuare a tassare il 5% e [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.vbpartners.it\/novita-2026-imprese-e-lavoratori-autonomi\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"VBPartners\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-01-22T15:28:20+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-04-28T13:24:48+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.vbpartners.it\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/ChatGPT-Image-22-gen-2026-16_17_39-1.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1536\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"12 minutes\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.vbpartners.it\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.vbpartners.it\/\",\"name\":\"VBPartners\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"https:\/\/www.vbpartners.it\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/www.vbpartners.it\/novita-2026-imprese-e-lavoratori-autonomi#primaryimage\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"url\":\"https:\/\/www.vbpartners.it\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/ChatGPT-Image-22-gen-2026-16_17_39-1.jpg\",\"width\":1024,\"height\":1536},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.vbpartners.it\/novita-2026-imprese-e-lavoratori-autonomi#webpage\",\"url\":\"https:\/\/www.vbpartners.it\/novita-2026-imprese-e-lavoratori-autonomi\",\"name\":\"Novit\\u00e0 2026: imprese e lavoratori autonomi - VBPartners\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.vbpartners.it\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.vbpartners.it\/novita-2026-imprese-e-lavoratori-autonomi#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2026-01-22T15:28:20+00:00\",\"dateModified\":\"2026-04-28T13:24:48+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.vbpartners.it\/#\/schema\/person\/ca1c4664f6b754ccbfe73212546b3c5f\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.vbpartners.it\/novita-2026-imprese-e-lavoratori-autonomi#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.vbpartners.it\/novita-2026-imprese-e-lavoratori-autonomi\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.vbpartners.it\/novita-2026-imprese-e-lavoratori-autonomi#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.vbpartners.it\/en\",\"url\":\"https:\/\/www.vbpartners.it\/en\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.vbpartners.it\/novita-2026-imprese-e-lavoratori-autonomi\",\"url\":\"https:\/\/www.vbpartners.it\/novita-2026-imprese-e-lavoratori-autonomi\",\"name\":\"Novit\\u00e0 2026: imprese e lavoratori autonomi\"}}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.vbpartners.it\/#\/schema\/person\/ca1c4664f6b754ccbfe73212546b3c5f\",\"name\":\"VB Partners\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vbpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2404"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vbpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vbpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vbpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vbpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2404"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.vbpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2404\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2411,"href":"https:\/\/www.vbpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2404\/revisions\/2411"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vbpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2407"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vbpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2404"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vbpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2404"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vbpartners.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2404"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}